Cassazione Penale, Sentenza n. 2180/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso conferma di condanna per concorso in detenzione ai fini di spaccio (art. 110 c.p. e art. 73 d.P.R. 309/1990). I motivi di ricorso denunciati: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta illegittimità costituzionale degli artt. 34 e 599-bis c.p.p. in relazione alla mancata incompatibilità del collegio dopo il rigetto della richiesta di concordato sulla pena; 2) violazione dell'art. 43 c.p. per mancata analisi del dolo e insufficiente valutazione dell'estraneità dichiarata dall'imputato; 3) vizio di motivazione per mancata derubricazione nell'ipotesi di lieve entità (art. 73 comma 4 d.P.R. 309/1990) e conseguente mancata concessione del beneficio sospensivo; 4) mancanza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato in base alla giurisprudenza costituzionale che ammette valutazioni svolte nella stessa fase del procedimento senza determinare incompatibilità. Gli altri motivi sono stati ritenuti inammissibili o meramente oppositivi: la Corte di legittimità non può rivedere il compendio probatorio in sede di legittimità, la derubricazione non era stata dedotta specificamente in appello e le attenuanti generiche non sono state comprovate con elementi positivi. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma richiamata come riferimento per il concorso di persone nel reato; confermata la responsabilità concorrente dell'imputato.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sostanziale sugli stupefacenti: utilizzata per la qualificazione del reato (detenzione ai fini di spaccio) e per valutare la rilevanza del quantitativo di droga ai fini della punizione.
art. 73 comma 4 d.P.R. n. 309 del 1990
Richiamato in relazione alla possibile applicazione dell'ipotesi di lieve entità; la Corte territoriale ha implicitamente escluso tale configurazione sulla base del consistente carico di droga.
art. 34 cod. proc. pen.
Articolo richiamato nella questione di incompatibilità del giudice: la Corte ha interpretato la giurisprudenza costituzionale nel senso che valutazioni effettuate nella stessa fase non determinano incompatibilità automatica.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Norma collegata alla procedura di concordato o applicazione di pena pattuita; la presunta illegittimità costituzionale della disciplina rispetto all'incompatibilità è stata ritenuta infondata.
art. 43 cod. pen.
Richiamato in relazione al dolo: la Corte ha ritenuto che la doglianza non consentiva una rilettura del compendio probatorio in cassazione e che la motivazione del giudice di merito aveva adeguatamente motivato la valutazione sull'elemento soggettivo.
artt. 24, 25 e 76 Costituzione
Richiamati dalla difesa come parametri costituzionali a sostegno della questione di incompatibilità; la Corte di cassazione, conformemente alla giurisprudenza costituzionale, ha ritenuto che tali argomentazioni non superano la regola per cui le valutazioni svolte nella stessa fase non implicano incompatibilità.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese per il ricorrente; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
art. 23 comma 8 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. dalla L. 18 dicembre 2020
Richiamato in relazione alla trattazione scritta del procedimento e alla facoltà di richiesta di discussione orale; la richiesta di discussione orale è stata presentata tardivamente.
Massime di principio
- La presunta incompatibilità del giudice per avere rigettato una richiesta di concordato/incidente sulla pena è valutata alla luce della giurisprudenza costituzionale: rileva se le valutazioni sono state svolte in fasi diverse del procedimento; valutazioni svolte nella stessa fase non determinano automaticamente incompatibilità.
- In Cassazione non è consentita una rinnovata valutazione del compendio probatorio: i motivi che implicano ricostruzioni di fatto sono inammissibili se non indicano specifiche violazioni di legge o errori logico-giuridici non meramente ricognitivi.
- Richieste di derubricazione o qualificazioni alternative del fatto devono essere dedotte espressamente nel gravame e nelle conclusioni di appello; la loro mera comparsa in un accordo/concordato non obbliga il giudice territoriale a pronunciarsi se la questione non è stata specificamente impugnata.
- La contestazione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche richiede l'indicazione di elementi concreti e positivi che giustifichino la riduzione; eccezioni generiche e oppositive sono insufficienti.
- Le formalità procedurali (es. termini per richiesta di discussione orale) sono rilevanti: la mancata osservanza dei termini può comportare la trattazione scritta e influire sull'istruttoria.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile il giudice può condannare il ricorrente alle spese e disporre un'ammenda alla Cassa delle ammende; l'assenza di mala fede non esclude comunque l'onere di versamento se valutata equitativamente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1963/2023 del 19/01/2023
- Sentenza penale · 19 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1977/2023 del 19/01/2023
- Sentenza penale · 19 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2055/2023 del 19/01/2023
- Sentenza penale · 19 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2078/2023 del 19/01/2023
- Sentenza penale · 19 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2090/2023 del 19/01/2023
- Sentenza penale · 19 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2092/2023 del 19/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →