Cassazione Civile, Ordinanza n. 24534/2025 del 04/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato alla società due avvisi di accertamento per il 2005: uno per maggiori imposte Ires, Irap e Iva, l'altro al socio unico per Irpef e addizionali sui maggiori utili da partecipazione. Alla società veniva contestato, da un lato, un maggior reddito derivante dall'attività effettiva di commercio di metalli non ferrosi usati, in parte occultato, e, dall'altro, un ulteriore maggior reddito come corrispettivo per il ruolo di interposta o "cartiera" in operazioni soggettivamente inesistenti, quantificato induttivamente come percentuale del risparmio d'imposta conseguito dalle società beneficiarie. Il socio unico veniva ritenuto percettore di utili extracontabili occultamente distribuiti. I giudici di merito avevano respinto i ricorsi, ritenendo compatibili e cumulabili le due fonti di maggior imponibile. In Cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione delle regole sulla pregiudizialità e sospensione del processo tributario, sostenendo che il giudizio relativo alla società e quello relativo al socio avrebbero dovuto essere trattati secondo le norme sulla pregiudizialità/dipendenza; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme sull'accertamento induttivo, assumendo che non potesse esistere un "ricavo" derivante dal mero vantaggio illecito dei terzi nelle operazioni inesistenti; 3) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., perché la sentenza avrebbe applicato la disciplina delle operazioni oggettivamente inesistenti invece di quella delle soggettivamente inesistenti; 4) violazione delle norme IVA sul reverse charge e dell'art. 2697 c.c., poiché l'Ufficio avrebbe contestato indebitamente una detrazione IVA in un contesto di operazioni esenti o in inversione contabile; 5) violazione delle regole sull'imputazione dei redditi del socio unico in connessione con la rideterminazione del reddito societario. La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità per ricorso redatto con tecnica di assemblaggio, ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e, comunque, lo ha ritenuto infondato, e ha rigettato gli altri motivi, affermando che i proventi illeciti sono tassabili, che il maggior imponibile può essere determinato induttivamente, che la contestazione riguardava solo operazioni soggettivamente inesistenti e che, in materia di reverse charge, il diritto a detrazione IVA non spetta quando il cessionario indichi consapevolmente un fornitore fittizio o non dimostri l'effettività del soggetto passivo indicato in fattura.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso l'inammissibilità del ricorso per la tecnica di redazione contestata dall'Agenzia delle entrate, ma ha respinto nel merito tutti i motivi: il primo perché inammissibile e comunque infondato, gli altri perché privi di pregio o inammissibili. Ha confermato quindi la legittimità degli avvisi di accertamento e la ricostruzione induttiva del maggior imponibile, sia per la società sia per il socio unico. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c.
contenuto prescritto dall'art. 366, co. 1, n. 3, c.p.c.
L'inammissibilità per tecnica di assemblaggio ricorre solo se la riproduzione integrale degli atti rende incomprensibile il ricorso e impedisce di ricostruire in modo chiaro fatti, decisione impugnata e censure.
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria per pregiudizialità non opera quando i due giudizi sono stati introdotti e sviluppati parallelamente; in tale ipotesi manca il presupposto della causa pregiudicante pendente in primo grado rispetto alla dipendente.
art. 337, comma 2, c.p.c.
Quando la causa pregiudicante è già definita con sentenza non passata in giudicato, il giudice della causa dipendente può valutare la sospensione facoltativa o proseguire il giudizio.
art. 2697 c.c.
La prova dei presupposti della partecipazione a operazioni soggettivamente inesistenti e, sul versante opposto, della diligenza adottata dal contribuente segue il riparto probatorio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 39 d.P.R. 600/1973
È consentito l'accertamento induttivo puro quando i dati contabili siano inattendibili e il reddito non dichiarato sia ricostruito presuntivamente, anche con riferimento a proventi illeciti.
art. 41-bis d.P.R. 600/1973
Richiamato dai ricorrenti quale parametro dell'accertamento, ma ritenuto non decisivo rispetto alla ricostruzione induttiva accolta.
art. 112 c.p.c.
La censura di ultrapetizione è infondata se la decisione si limita a qualificare correttamente le operazioni come soggettivamente inesistenti, senza trasporre la disciplina delle operazioni oggettivamente inesistenti.
art. 115 c.p.c.
La doglianza è inammissibile se non individua un effettivo passaggio della sentenza che abbia violato il principio di disponibilità delle prove o travisato le risultanze di causa.
art. 74, commi 7 e 8, d.P.R. 633/1972
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'applicabilità del reverse charge, ma la Corte ha chiarito che il regime non consente la detrazione quando l'operazione è soggettivamente inesistente e il fornitore è fittizio.
art. 40 d.P.R. 600/1973
Il motivo del socio unico, fondato sulla sorte del reddito societario, è stato respinto in quanto dipendente dalla sorte delle censure sollevate dalla società.
art. 14, comma 4, d.P.R. 537/1993
I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria.
I proventi derivanti da fatti illeciti, se classificabili in una categoria reddituale e non sequestrati o confiscati, concorrono al reddito imponibile e sono tassabili.
Massime di principio
- I proventi derivanti da attività illecite o da corrispettivi ottenuti per il ruolo di interposizione in operazioni fraudolente sono imponibili e possono essere assoggettati a tassazione anche se non ricostruibili secondo una normale contabilità commerciale.
- Quando l'Amministrazione contesti operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del cessionario; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente la prova di avere usato la massima diligenza esigibile per non partecipare all'evasione.
- In presenza di scritture contabili inattendibili e di proventi non dichiarati, l'Ufficio può ricorrere all'accertamento induttivo puro per determinare il reddito imponibile anche in via presuntiva.
- Nel regime di reverse charge il diritto alla detrazione IVA non spetta se il soggetto passivo indica consapevolmente un fornitore fittizio o non dimostra che il fornitore effettivo abbia qualità di soggetto passivo IVA; la mera regolarità formale della fattura non è sufficiente.
- La sospensione necessaria per pregiudizialità nel processo tributario richiede una effettiva causa pregiudicante pendente; se i giudizi procedono parallelamente sin dal primo grado, non sussiste un obbligo di sospensione ex art. 295 c.p.c.
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