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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09454/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente di una società di distribuzione elettrica per avere tenuto, nella propria proprietà, un allaccio abusivo alla rete elettrica, mediante cavi rinvenuti in occasione di verifiche svolte a seguito di segnalazione anonima. Il lavoratore aveva impugnato il recesso davanti al Tribunale e poi in reclamo davanti alla Corte d'appello, sostenendo tra l'altro: (i) che per i medesimi fatti era intervenuta una sentenza penale irrevocabile di assoluzione per non aver commesso il fatto, la quale avrebbe dovuto fare stato nel giudizio civile; (ii) che la contestazione disciplinare era nulla perché generica e in violazione del principio di immutabilità della contestazione; (iii) che la motivazione della sentenza d'appello era apparente o comunque gravemente insufficiente. In cassazione ha quindi denunciato la violazione degli artt. 652 c.p.p., 7 L. 300/1970, 24 Cost., 2104, 2105, 2106 e 2119 c.c., oltre ai vizi di nullità della sentenza e violazione dell'art. 116 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo profilo, osservando che il richiamo all'art. 652 c.p.p. era errato perché la norma riguarda il giudizio civile o amministrativo di danno; nel caso di licenziamento disciplinare poteva venire in rilievo l'art. 654 c.p.p., ma la sentenza penale prodotta non era opponibile alla datrice di lavoro, che non risultava parte del processo penale. Ha inoltre ritenuto inammissibile la censura sulla genericità della contestazione disciplinare, perché il ricorrente si limitava a proporre una lettura alternativa dei fatti senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione di merito e con il testo della contestazione. Infine ha escluso il vizio di motivazione, rilevando che la sentenza impugnata era logicamente e congruamente motivata e non presentava omissioni o contraddizioni tali da integrare la nullità denunciata. Il ricorso è stato pertanto integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 652 c.p.p.

    La norma non era applicabile al giudizio civile in esame, perché disciplina l'efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno.

  • art. 654 c.p.p.

    "Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo..."

    Può operare nel giudizio civile relativo a un licenziamento disciplinare solo se la sentenza penale è opponibile soggettivamente alla parte civilemente interessata; in mancanza di partecipazione del datore di lavoro al processo penale, la sentenza penale non vincola il giudice civile.

  • art. 7 L. 300/1970

    È evocato dal ricorrente come parametro della contestazione disciplinare, ma la Corte di cassazione non ravvisa la dedotta violazione.

  • artt. 2104, 2105, 2106 c.c.

    Sono richiamati dal ricorrente a sostegno della censura sul licenziamento disciplinare; la Corte conferma la legittimità dell'accertamento della condotta e della sanzione.

  • art. 2119 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di licenziamento per giusta causa; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La motivazione della sentenza impugnata non è apparente né mancante, sicché non ricorre la nullità dedotta.

  • art. 156, comma 3 c.p.c.

    È richiamato quale norma sulla nullità processuale, ma la Corte esclude il vizio prospettato.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ritenuta inammissibile, perché in realtà tende a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 360 c.p.c.

    "art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c."; "art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c."

    Le doglianze sono veicolate come violazione di legge e nullità della sentenza, ma sono respinte o dichiarate inammissibili.

  • art. 111 Cost.

    La Corte esclude che la motivazione della sentenza d'appello scenda sotto il minimo costituzionale richiesto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • La sentenza penale di assoluzione non spiega efficacia vincolante nel giudizio civile sul licenziamento disciplinare se non ricorrono i presupposti soggettivi dell'art. 654 c.p.p., e in particolare se il datore di lavoro non ha partecipato al processo penale.
  • Nel giudizio di legittimità, la deduzione di nullità per genericità della contestazione disciplinare è inammissibile quando si risolve nella semplice contrapposizione di una lettura alternativa degli atti rispetto a quella accolta dal giudice di merito, senza specifica censura dei canoni ermeneutici applicati.
  • La specificità della contestazione disciplinare è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per effettivi vizi di logicità, congruità o violazione dei criteri interpretativi degli atti unilaterali.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi del tutto o presenti contraddizioni insanabili; non basta che il ricorrente dissenta dalla valutazione delle prove o ritenga erronea la ricostruzione dei fatti.
  • In assenza di giudicato penale opponibile, il giudice civile può procedere a un autonomo accertamento dei fatti rilevanti ai fini disciplinari, valorizzando la documentazione e gli elementi istruttori raccolti nel processo civile.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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