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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09509/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La lite nasce dal recesso intimato da una società nei confronti di un soggetto che svolgeva formalmente attività qualificata come consulenza, ma che secondo i giudici di merito presentava i caratteri della subordinazione. Il Tribunale, in rito Fornero, aveva accertato la nullità del licenziamento del 4 gennaio 2014, ordinando la reintegrazione e il risarcimento commisurato alle retribuzioni. La Corte d’appello di Catania aveva confermato nel merito la decisione, ritenendo ammissibile il rito speciale, condividendo l’accertamento della natura subordinata del rapporto e qualificando il recesso come licenziamento ritorsivo, cioè determinato dalla reazione datoriale al rifiuto del lavoratore di sottoscrivere un accordo transattivo di rinuncia ai diritti maturati. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione delle norme sul rito Fornero e sull’art. 18 St. lav. per asserita inammissibilità della domanda in assenza di un previo accertamento della subordinazione; 2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., assumendo che l’appello non fosse stato ritenuto specificamente fondato; 3) violazione degli artt. 2094 e 2697 c.c. per erronea qualificazione del rapporto come subordinato e per mancata prova dell’eterodirezione; 4) omesso esame di fatti decisivi circa la mancata specifica censura all’iter del primo giudice, la mail del 2 gennaio 2013 che qualificava il rapporto come consulenza esterna e la comunicazione di recesso per prossima scadenza del contratto; 5) violazione delle norme sul licenziamento ritorsivo e sull’onere della prova, sostenendo che il recesso derivasse da legittime esigenze connesse alla scadenza del rapporto di consulenza e non da motivo illecito esclusivo. La controparte ha resistito con controricorso, mentre un terzo intimato non si è difeso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi al rito Fornero, affermando che l’accertamento della natura subordinata del rapporto e dell’effettivo datore di lavoro è compatibile con il rito speciale ex art. 1, commi 47 e 48, L. 92/2012, poiché tali questioni rientrano nel percorso decisorio sul licenziamento. Ha dichiarato inammissibili i motivi di omesso esame perché, oltre a riguardare in realtà una rivalutazione del materiale probatorio, ricorreva la cd. doppia conforme, non essendo state indicate in cassazione le diverse rationes delle decisioni di primo e secondo grado. Ha ritenuto infondata la censura sulla specificità dell’appello, osservando che la Corte territoriale non aveva dichiarato l’inammissibilità del gravame, ma ne aveva esaminato il merito, giudicandolo non idoneo a scardinare la motivazione del Tribunale. Ha poi dichiarato inammissibile la doglianza sulla qualificazione del rapporto, perché diretta sostanzialmente a contestare l’accertamento di fatto sulla subordinazione, riservato al giudice di merito. Infine, ha ritenuto inammissibili le censure sul licenziamento ritorsivo, poiché anche qui le doglianze tendevano a una diversa lettura delle risultanze istruttorie; la Corte ha ribadito che il licenziamento ritorsivo sussiste quando il motivo illecito è determinante ed esclusivo e ha ritenuto che la Corte d’appello avesse correttamente accertato tale profilo in fatto. Spese a carico della società ricorrente e raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 47 e 48, L. 92/2012

    il rito speciale per l'impugnazione del licenziamento è compatibile con l'accertamento preliminare della natura subordinata del rapporto e dell'effettivo datore di lavoro

  • art. 18 L. 300/1970

    richiamato insieme alle norme sul rito Fornero per contestare la tutela applicata al licenziamento

  • art. 342 c.p.c.

    invocato sulla specificità dei motivi di appello, ma la Corte rileva che il giudice di merito non aveva dichiarato l'inammissibilità del gravame

  • art. 434 c.p.c.

    come l'art. 342 c.p.c., richiamato per contestare la forma del reclamo/appello

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    il vizio di omesso esame è inammissibile quando la censura mira in realtà a una rivalutazione del merito e, in presenza di doppia conforme, occorre indicare le diverse ragioni delle due decisioni di merito

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    in presenza di doppia conforme preclude il motivo di cui all'art. 360, n. 5, se non sono indicate le diverse ragioni di fatto delle due sentenze di merito

  • art. 2094 c.c.

    richiamato per la distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo; la subordinazione è identificata nel vincolo di soggezione personale al potere direttivo e disciplinare

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sull'onere della prova, ma le censure sono state reputate in realtà dirette contro l'accertamento in fatto del giudice di merito

  • art. 1345 c.c.

    il licenziamento è ritorsivo quando il motivo illecito è determinante ed esclusivo, e il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente all'esito del giudizio

  • art. 1418 c.c.

    richiamato nel motivo che contestava la nullità del licenziamento ritorsivo

  • art. 1324 c.c.

    richiamato nel motivo relativo alla disciplina applicabile al licenziamento ritorsivo

  • art. 4 L. 604/1966

    richiamato nel motivo sulla legittimità del recesso e sulla sua qualificazione come licenziamento ritorsivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il controricorso e la memoria in cassazione

  • art. 360-bis, primo comma, c.p.c.

    evocato nel richiamo alla non sindacabilità in cassazione dell'accertamento di fatto quando il giudice di merito abbia applicato correttamente i principi sulla subordinazione

Massime di principio

  • L'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro e dell'identità del datore di lavoro è compatibile con il rito speciale in materia di licenziamento previsto dalla L. n. 92/2012, perché costituisce passaggio necessario della decisione sulla legittimità del recesso.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diversa ricostruzione del merito; in presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si indicano le differenti ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
  • Il requisito di specificità dei motivi di appello va verificato in concreto in relazione alla capacità delle censure di intaccare la ratio decidendi della sentenza impugnata; se il giudice di merito esamina comunque il merito del gravame, la questione non si risolve in una mera inammissibilità formale.
  • La subordinazione si identifica nel vincolo di soggezione personale del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro; gli altri indici sono sussidiari e la loro valutazione complessiva è riservata al giudice di merito.
  • Il licenziamento ritorsivo è nullo quando il motivo illecito è determinante ed esclusivo, cioè quando il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente all'esito dell'accertamento giudiziale; la relativa verifica è un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione se motivato in modo congruo.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaNullità

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