Cassazione Civile, Ordinanza n. 09453/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato a un dipendente bancario nell'agosto 2016. In origine il datore di lavoro aveva contestato diversi addebiti disciplinari; nel giudizio di merito la tutela riconosciuta nella fase sommaria era stata poi riformata in opposizione, con riqualificazione del recesso da giusta causa a giustificato motivo soggettivo per scarso rendimento, e condanna del lavoratore alla restituzione di parte delle somme percepite, salvo l'indennità di mancato preavviso. La Corte d'appello ha confermato tale esito, valorizzando il notevole scostamento tra l'attività del lavoratore e quella dei colleghi nel periodo novembre 2015-aprile 2016, l'esiguità delle visite e della raccolta, e l'assenza di elementi oggettivi idonei a giustificare la riduzione dell'attività. In cassazione il lavoratore ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 5 L. n. 604/1966, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente invertito l'onere della prova, richiamando l'art. 1218 c.c. e pretendendo che fosse il lavoratore a provare l'impossibilità di adempiere correttamente; con il secondo ha lamentato omesso esame di un fatto decisivo e mancata ammissione di prove, prospettando inoltre la pendenza di altro giudizio tra le stesse parti per dequalificazione professionale e sostenendo che vi fosse pregiudizialità o continenza tale da imporre la rimessione della causa al giudice preventivamente adito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello non ha invertito l'onere probatorio: il datore aveva provato lo scarso rendimento mediante dati comparativi e testimonianze, mentre il riferimento all'art. 1218 c.c. riguardava soltanto le giustificazioni addotte dal lavoratore per spiegare la riduzione della prestazione, poi disattese per mancanza di prova di emarginazione o di mezzi inadeguati. La Corte ha inoltre ribadito che, nel licenziamento per scarso rendimento, il mancato raggiungimento del risultato non basta di per sé, ma è necessario accertare una colpevole e notevole violazione della diligenza dovuta, valutata complessivamente su un periodo apprezzabile e confrontata con i parametri medi degli altri lavoratori. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non individuava con precisione il fatto decisivo asseritamente omesso, mirava in sostanza a contestare la mancata ammissione di prove, non indicava un provvedimento specifico di diniego e comunque non sussisteva alcun rapporto di pregiudizialità o continenza con il diverso giudizio per dequalificazione professionale. Sono state inoltre poste le spese a carico del ricorrente e disposto l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 5 L. n. 604/1966
nel licenziamento per scarso rendimento l'onere della prova resta a carico del datore di lavoro, che deve dimostrare il notevole inadempimento imputabile al lavoratore
art. 1218 c.c.
il richiamo a questa norma, nella motivazione della Corte territoriale, riguardava le giustificazioni del lavoratore sull'impossibilità di adempiere correttamente, non un'inversione dell'onere della prova sullo scarso rendimento
art. 18, comma 6, L. n. 300/1970
tutela risarcitoria applicata nella fase sommaria, poi riformata in opposizione
art. 1, comma 57, L. n. 92/2012
disciplina dell'opposizione avverso l'ordinanza resa nella fase sommaria del rito Fornero
art. 44, comma 1, lett. d) CCNL applicato
richiamato per qualificare lo scarso rendimento come giustificato motivo di licenziamento fondato su notevole inadempimento
artt. 1453 e segg. c.c.
il licenziamento per scarso rendimento è ricondotto alla logica della risoluzione per inadempimento
Massime di principio
- Nel licenziamento per scarso rendimento, il datore di lavoro non può limitarsi a provare il mancato raggiungimento dell'obiettivo produttivo, ma deve dimostrare che il deficit di risultato dipende da un colpevole inadempimento degli obblighi di diligenza e collaborazione del lavoratore.
- Il giudizio sulla gravità dello scarso rendimento va compiuto in modo complessivo e comparativo, verificando la prestazione del dipendente in un periodo apprezzabile e confrontandola con quella di altri lavoratori in posizione omogenea.
- L'onere di provare le circostanze giustificative allegate dal lavoratore per spiegare la riduzione della prestazione può gravare su chi le invoca, ma ciò non equivale a spostare sul lavoratore l'onere di provare l'assenza dello scarso rendimento, che resta tema probatorio del datore.
- Il mancato raggiungimento di un risultato prefissato non integra di per sé inadempimento disciplinare; rileva solo se è indice di una prestazione non conforme alla diligenza media richiesta dalle mansioni e se il divario con i risultati attesi è tale da integrare un notevole inadempimento.
- La deduzione di un vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione specifica del fatto storico decisivo asseritamente trascurato, non essendo sufficiente lamentare genericamente la mancata ammissione di prove o documenti.
- La pendenza di un diverso giudizio tra le stesse parti non determina di per sé pregiudizialità o continenza rispetto alla causa di licenziamento, quando le domande abbiano oggetto autonomo e non vi sia un nesso tale da imporre la riunione o la rimessione al giudice preventivamente adito.
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