Sentenza n. 10536/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento del provvedimento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, rep. 408, del 12 marzo 2020, notificato all'Ospedale Israelitico in data 18 maggio 2020, con il quale è stato decretato l’interesse particolarmente importante, ai sensi dell'art. 10, co. 3, lett. a) e d), d.lgs. n. 42 del 2004, “dei beni mobili conservati all'interno del locale storico denominato «Caffè Greco» […] del quale sono da ritenersi pertinenza inscindibile e inamovibile in forma permanente e definitiva”, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o consequenziale e in particolare della comunicazione di avvio del procedimento del 13 novembre 2019, n. 0040384-P.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale che ha dichiarato di interesse particolarmente importante i beni mobili conservati nel locale storico denominato "Caffè Greco", qualificandoli come pertinenza inscindibile e inamovibile del locale, nonché la comunicazione di avvio del procedimento
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 10, commi 3 e 5, e 128, comma 3, del d.lgs. 42/2004, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, erronea presupposizione e illogicità, sostenendo che i decreti ministeriali del 1953 e del 1954 non avessero individuato i beni mobili sottoposti a tutela e che, pertanto, il procedimento di rinnovazione o integrazione del vincolo fosse viziato. Con il secondo motivo ha contestato la violazione degli artt. 10, commi 3 e 5, 14 e 128, comma 3, del d.lgs. 42/2004, del principio di proporzionalità e i dedotti vizi di eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione, erronea presupposizione e illogicità, sostenendo che l'amministrazione avesse vincolato indistintamente tutti gli elementi presenti nel locale, compresi mobili e suppellettili soggetti a usura e privi delle caratteristiche necessarie per l'interesse particolarmente importante, senza indicarne adeguatamente datazione e autore e senza fornire, già nella comunicazione di avvio, gli elementi di identificazione e valutazione richiesti dall'art. 14. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU, dell'art. 10, comma 3, e dell'art. 95 del d.lgs. 42/2004, nonché dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e lo sviamento di potere, sostenendo che il vincolo fosse stato adottato su segnalazione della controinteressata per eludere gli effetti di uno sfratto e che producesse una sostanziale espropriazione di valore, senza dichiarazione di pubblica utilità, adeguata ponderazione degli interessi e motivazione sulla prevalenza dell'interesse pubblico.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo assorbibile l'esame delle eccezioni in rito in applicazione del principio della ragione più liquida. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: dal tenore letterale del decreto del 1953 emergeva che la tutela riguardava il Caffè Greco quale complesso storico-artistico, comprendente l'immobile, i beni mobili e la licenza di esercizio; non era quindi necessario un elenco originario dei singoli arredi e cimeli. In ogni caso, l'art. 128, comma 3, del d.lgs. 42/2004 consente, in presenza di elementi sopravvenuti, precedentemente non conosciuti o non valutati, di rinnovare il procedimento con esiti anche estensivi della tutela, e a maggior ragione consente di integrare l'individuazione di beni già compresi nel vincolo ma non specificamente elencati. Il secondo motivo è stato respinto perché il decreto non vincolava indistintamente ogni bene presente nel locale, ma quelli analiticamente indicati nell'elenco e nella relazione storica allegati, con documentazione fotografica dettagliata. Il ricorrente non aveva individuato beni specifici privi dei requisiti culturali né fornito elementi idonei a contestare l'attendibilità tecnico-scientifica dell'istruttoria. La censura relativa all'art. 14 è stata parimenti ritenuta generica: il ricorrente non aveva indicato quali elementi conoscitivi, se comunicati all'avvio del procedimento, avrebbero potuto condurre a una diversa decisione. Il terzo motivo è stato respinto perché lo sviamento e la mancata rispondenza alla finalità di tutela culturale erano rimasti indimostrati in assenza di una seria critica tecnico-scientifica delle valutazioni amministrative. Le doglianze sull'effetto espropriativo e sulla limitazione del godimento dell'immobile sono state dichiarate inammissibili, dovendo essere proposte contro i decreti originari del 1953 e del 1954, dai quali derivava già la tutela del complesso. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
artt. 1 e 2 legge 1 giugno 1939, n. 1089
I decreti ministeriali del 1953 e del 1954, adottati ai sensi della disciplina previgente, sono stati interpretati come riferiti al complesso storico del Caffè Greco, comprendente non soltanto i locali ma anche gli arredi, i cimeli e le decorazioni.
art. 10, commi 3 e 5, d.lgs. 42/2004
La dichiarazione di interesse particolarmente importante può riguardare beni mobili appartenenti a un complesso storico-artistico; il ricorrente ha richiamato anche la deroga relativa all'individuazione della datazione e dell'autore, ma la censura è stata ritenuta non specificamente dimostrata.
art. 14, comma 2, d.lgs. 42/2004
gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa
La comunicazione di avvio deve contenere gli elementi di identificazione e valutazione del bene; la censura è stata respinta perché il ricorrente non ha indicato quali elementi conoscitivi mancanti avrebbero potuto orientare diversamente la decisione.
art. 128, comma 3, d.lgs. 42/2004
In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero può rinnovare, d’ufficio o a richiesta del proprietario, possessore o detentore interessati, il procedimento di dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2, al fine di verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per l’assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela
Il procedimento di rinnovazione può concludersi non solo con la conferma o la revoca della tutela, ma anche con l'estensione o l'integrazione della tutela a beni non precedentemente individuati o specificamente descritti.
art. 95 d.lgs. 42/2004
Il richiamo alla disciplina espropriativa è stato ritenuto non pertinente rispetto alle censure sull'effetto limitativo del vincolo, da far valere contro gli atti originari di tutela.
art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU
La censura relativa alla lesione del diritto di proprietà è stata dichiarata inammissibile perché riferita agli effetti derivanti dai decreti di tutela originari, non tempestivamente impugnati.
Massime di principio
- Il tenore letterale di un provvedimento di tutela storico-artistica può consentire di ritenere compresi nel vincolo non solo i locali, ma anche gli arredi, i cimeli e le decorazioni che costituiscono il complesso culturale, anche in assenza di un elenco originario dei singoli beni mobili.
- L'art. 128, comma 3, del d.lgs. 42/2004 consente che il procedimento di rinnovazione della dichiarazione di interesse culturale si concluda con la conferma, la revoca, l'estensione o l'integrazione della tutela, compresa l'individuazione specifica di beni già ricompresi nel vincolo ma non precedentemente descritti in dettaglio.
- La contestazione di un vincolo culturale riferita alla mancanza dei requisiti di interesse particolarmente importante deve individuare specificamente i beni asseritamente privi di tali requisiti e confrontarsi con l'istruttoria tecnico-scientifica dell'amministrazione; una doglianza generica non è idonea a dimostrare l'illegittimità dell'atto.
- La violazione dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. 42/2004 non può essere utilmente dedotta in termini generici: il ricorrente deve indicare quali elementi di identificazione o valutazione non siano stati comunicati e quali informazioni avrebbe potuto introdurre nel procedimento per orientare diversamente la decisione.
- Le limitazioni proprietarie derivanti da un vincolo culturale originario devono essere contestate mediante tempestiva impugnazione dell'atto che ha istituito la tutela; non possono essere fatte valere, in termini di effetto espropriativo, contro un successivo provvedimento meramente ricognitivo o integrativo dell'individuazione dei beni vincolati.
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