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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00921/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a una società proprietaria di un parco eolico un avviso di accertamento catastale con cui, per due aerogeneratori, rettificava d'ufficio la categoria proposta dalla contribuente da E/3 a D/1 e rideterminava la rendita catastale. La CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso; la CTR aveva poi rigettato l'appello, ritenendo l'avviso sufficientemente motivato, confermando la classificazione D/1 dei parchi eolici e reputando corretto il metodo estimativo seguito dall'Ufficio. La società, incorporata nelle more da altra società, ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omesso esame e violazione delle norme sulla motivazione dell'avviso, sostenendo che la stima fosse stata fatta sulla base di impianti similari e non di bilanci depositati; 2) violazione del diritto di difesa, perché la motivazione sarebbe risultata comprensibile solo grazie a integrazioni emerse in giudizio; 3) violazione delle norme sul classamento, assumendo che gli impianti eolici, per la loro funzione di pubblica utilità e per la disciplina delle fonti rinnovabili, dovessero essere ricondotti alla categoria E e non D/1; 4) violazione dei criteri estimativi catastali, contestando che la rendita fosse stata determinata senza adeguare il valore alla vetustà e obsolescenza tecnica dell'impianto e richiamando pronunce e atti amministrativi che avrebbero ridotto sensibilmente la rendita per impianti analoghi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso e, conseguentemente, ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, in sintesi, che: il primo motivo non si confrontasse con la giurisprudenza consolidata sulla motivazione degli avvisi di classamento DOCFA e non dimostrasse la decisività del fatto asseritamente omesso; il secondo fosse inammissibile perché non coglieva la ratio della sentenza impugnata e non chiariva quali integrazioni difensive avessero inciso sul diritto di difesa; il terzo fosse inammissibile perché la giurisprudenza di legittimità considera i parchi eolici, nel regime anteriore alla legge n. 208/2015, accatastabili in D/1 come centrali elettriche, senza che la finalità di pubblica utilità imponga la categoria E; il quarto fosse aspecifico, poiché la CTR aveva già tenuto conto della vetustà e del completamento dell'impianto nella rideterminazione del valore. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato dalla ricorrente sulla motivazione degli atti tributari; la Corte non accoglie la censura perché, nel caso di classamento DOCFA, la motivazione può ritenersi sufficiente con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, nei limiti della giurisprudenza consolidata.

  • art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241

    invocato insieme alle norme sullo Statuto del contribuente per contestare la motivazione dell'avviso; la Corte ritiene inammissibile la censura, valorizzando il quadro giurisprudenziale sul classamento catastale.

  • art. 24 Cost.

    richiamato per sostenere la lesione del diritto di difesa; la Corte esclude la violazione perché la sentenza impugnata aveva ritenuto ostensive le ragioni della rettifica e il motivo non chiariva quali integrazioni avessero inciso sulla difesa.

  • art. 12, D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387

    invocato per sostenere la speciale natura degli impianti eolici; la Corte esclude che tale disciplina imponga una categoria catastale diversa da D/1.

  • Direttiva 2001/77/CE

    richiamata dalla ricorrente e dalla Corte; secondo la decisione, il quadro europeo di sostegno alle fonti rinnovabili non contiene regole specifiche sull'accatastamento degli impianti.

  • art. 1-quinquies, d.l. n. 44 del 2005, conv. in L. n. 88 del 2005

    richiamato dalla ricorrente per escluderne l'applicazione; la Corte reputa irrilevante la censura nel caso concreto.

  • art. 1, comma 244, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    richiamato come conferma interpretativa del criterio di stima per gli impianti funzionali al processo produttivo e delle istruzioni tecniche dell'Agenzia del territorio.

  • art. 1, comma 21, L. 28 dicembre 2015, n. 208

    "A decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"

    la Corte ne afferma la non applicabilità ratione temporis, poiché l'accertamento era del 2014 e riguardava un DOCFA antecedente.

  • art. 10, R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652

    richiamato dalla ricorrente sui criteri di determinazione della rendita catastale; la Corte ritiene inammissibile la doglianza perché non si confronta con la motivazione della CTR.

  • artt. 28 e 29, d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    richiamati come norme estimative catastali; la Corte respinge la censura per aspecificità e mancato confronto con la ratio decidendi.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte ribadisce che il vizio di omesso esame non può essere utilizzato per contestare la sufficienza motivazionale dell'avviso o per reintrodurre valutazioni di merito sulla prova.

  • art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.

    utilizzato per dichiarare inammissibile il motivo che si poneva contro un orientamento consolidato della Cassazione sulla classificazione catastale dei parchi eolici.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per porre a carico della ricorrente l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel classamento catastale conseguente a procedura DOCFA, l'avviso di rettifica è sufficientemente motivato quando indica i dati oggettivi dell'immobile e la classe attribuita, specie se la divergenza rispetto alla rendita proposta dipende da una valutazione tecnica sul valore economico del bene e non dalla disattesa di elementi fattuali specificamente allegati dal contribuente.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non può essere usato per censurare la sufficienza della motivazione dell'avviso di accertamento o per rimettere in discussione apprezzamenti tecnici e valutazioni di merito, dovendosi invece dedurre un omesso esame di un fatto storico decisivo effettivamente discusso tra le parti.
  • Gli impianti eolici, nel regime anteriore alla riforma del 2015, sono classificabili nella categoria catastale D/1 come centrali elettriche; la loro funzione di pubblica utilità o il contesto di sostegno alle energie rinnovabili non impongono, di per sé, la categoria E.
  • Ai fini della rendita catastale di impianti produttivi complessi, l'oggetto della stima comprende l'insieme delle componenti strutturalmente e funzionalmente necessarie all'unità immobiliare, anche se alcune parti siano fisicamente amovibili, purché non separabili senza pregiudizio alla funzione complessiva dell'impianto.
  • Quando il giudice di merito abbia già considerato vetustà e obsolescenza tecnica dell'impianto nella rideterminazione del valore, è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a contrapporre una diversa stima senza confrontarsi con quella ratio decidendi.
  • Le sopravvenute modifiche normative che escludono dalla stima diretta alcuni macchinari e impianti non operano retroattivamente, salvo espressa previsione, e non incidono su accertamenti catastali anteriori alla loro entrata in vigore.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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