Sentenza n. 488/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma, previa sospensione dell’efficacia, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. -OMISSIS- del 15 febbraio 2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto il ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno e contro il successivo diniego di revoca in autotutela
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, fondato sulla condanna irrevocabile per il delitto di omicidio volontario, nonché il diniego di autotutela. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, letto alla luce dell’art. 27, terzo comma, Cost., sostenendo che anche nei casi di reati gravi dovrebbe essere garantita, dopo l’espiazione della pena, la possibilità di rieducazione e reinserimento sociale, con conseguente necessità di una valutazione concreta dell’attuale pericolosità sociale e di un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina. In subordine ha prospettato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998. Ha inoltre chiesto il rinvio della causa in attesa dell’esito del procedimento di riabilitazione pendente davanti al Tribunale di sorveglianza.
La decisione
Il CGARS ha respinto preliminarmente la richiesta di rinvio, ritenendo irrilevante ai fini della legittimità del diniego del 4 giugno 2020 l’eventuale futura riabilitazione, da valutare semmai in un eventuale nuovo procedimento per il rilascio del titolo di soggiorno. Nel merito ha respinto l’appello perché manifestamente infondato. La condanna irrevocabile per omicidio volontario rientra tra i reati per i quali l’art. 380, comma 1, c.p.p. prevede l’arresto obbligatorio in flagranza e costituisce pertanto causa ostativa automatica al rilascio o al rinnovo del permesso ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998. La sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023 non impone una valutazione individualizzata per ogni reato, ma ha escluso l’automatismo per fattispecie di minore gravità, quali quelle allora esaminate. Per i gravi delitti contro la persona il legislatore ha effettuato, in modo ragionevole e proporzionato, la valutazione di allarme sociale e pericolosità, sicché l’amministrazione non era tenuta a svolgere un’ulteriore verifica concreta. L’art. 27, terzo comma, Cost. riguarda la funzione rieducativa della pena e non impedisce che la legge ricolleghi alla condanna ulteriori effetti amministrativi, purché fondati su criteri ragionevoli e proporzionati. Il Collegio ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata. Ha confermato il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e condannato l’appellante alle spese del grado, liquidate in euro 3.000 oltre accessori e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
“Non è ammesso in Italia lo straniero… che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2 e dall'articolo 381, comma 2, lettere m) e m-sexies), del codice di procedura penale”
La condanna per un reato rientrante nell’art. 380, comma 1, c.p.p., quale l’omicidio volontario, è automaticamente ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato nel quadro normativo esaminato dalla Corte costituzionale in materia di automatismo ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno.
art. 380, comma 1, c.p.p.
L’omicidio volontario rientra tra i delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza; tale inclusione rende operativa la causa ostativa prevista dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998.
art. 179 c.p.
Individua il procedimento di riabilitazione, la cui eventuale definizione futura non incide sulla legittimità del diniego valutato con riferimento alla situazione esistente al momento dell’adozione.
art. 27, comma 3, Cost.
“Le pene… devono tendere alla rieducazione del condannato”
Il principio di funzione rieducativa della pena non impedisce che una condanna per gravi reati produca ulteriori effetti amministrativi previsti dalla legge, né esclude valutazioni legislative di pericolosità sociale rispettose di ragionevolezza e proporzionalità.
art. 3 Cost.
Richiamato quale parametro di ragionevolezza e proporzionalità del bilanciamento legislativo tra tutela dell’ordine pubblico e sicurezza e diritti dello straniero.
art. 8 CEDU
Richiamato dalla Corte costituzionale quale parametro nella valutazione della proporzionalità dell’automatismo ostativo, con particolare riguardo alle fattispecie di reato di lieve entità.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Indicato come fattispecie per la quale la Corte costituzionale ha escluso l’automatismo ostativo, in ragione della possibile assenza di pericolosità attuale.
art. 474, comma 2, c.p.
Indicato come ulteriore fattispecie per la quale la Corte costituzionale ha escluso l’automatismo ostativo in relazione alle condanne definitive.
art. 73 c.p.a.
Richiamato per la memoria depositata prima dell’udienza pubblica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento dei dati identificativi dell’appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La condanna, anche non definitiva nei casi previsti dalla legge, per un reato compreso tra quelli richiamati dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 costituisce causa ostativa automatica al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno; quando si tratta di un grave delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, l’automatismo non richiede un’ulteriore valutazione amministrativa concreta dell’attuale pericolosità sociale.
- L’esigenza di una valutazione individualizzata della pericolosità sociale, affermata dalla Corte costituzionale per fattispecie criminose di minore gravità, non si estende automaticamente ai gravi delitti contro la persona, rispetto ai quali il legislatore può effettuare direttamente una valutazione di allarme sociale, purché ragionevole e proporzionata.
- Il principio di rieducazione della pena sancito dall’art. 27, terzo comma, Cost. non impedisce che una condanna penale produca ulteriori effetti amministrativi previsti dalla legge, compreso l’impedimento all’ingresso o alla permanenza dello straniero nel territorio nazionale, quando tali effetti siano fondati su una disciplina ragionevole e proporzionata.
- La legittimità di un diniego amministrativo deve essere valutata sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; una riabilitazione penale eventualmente intervenuta o conseguibile successivamente non incide sulla legittimità originaria dell’atto, ma può rilevare in un eventuale nuovo procedimento amministrativo, ove previsto dalla legge.
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