Sentenza n. 2389/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento - del Decreto collettivo reso dall' USR per la Campania, del 30 giugno 2023, con il quale veniva respinta la richiesta di riconoscimento dello status di parità chiesto dalla ricorrente, pubblicato sul sito USR per la Campania, allegato; - del Decreto dell' Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Area Parità, del giorno 11.07.2023, allegato al presente ricorso, successivamente notificato, con il quale si respinge l''istanza documentata di “La Primavera dei Carissimi S.R.L. Impresa Sociale”, intesa ad ottenere il riconoscimento dello status di scuola paritaria, per la scuola dell''infanzia denominata “La Primavera dei Carissimi S.R.L. Impresa Sociale”; Ove occorra, del D.M. n. 267 del 2007 e del D.M. n. 83/2008 nelle parti in cui dovessero avallare l'interpretazione adottata dall''amministrazione scolastica regionale del Lazio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del riconoscimento dello status di scuola paritaria per una scuola dell’infanzia, adottato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato domanda per il riconoscimento dello status giuridico di scuola paritaria, con decorrenza dall’anno scolastico 2023/2024, per l’attivazione di cinque sezioni di scuola dell’infanzia. L’Ufficio Scolastico Regionale aveva svolto accertamenti e visite ispettive, concludendo per la sussistenza di plurime criticità, sia documentali sia relative alla concreta conformità dei locali e degli spazi destinati all’attività didattica ai requisiti normativi. Dopo il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, l’amministrazione aveva adottato un decreto collettivo di diniego e un successivo decreto specifico, impugnati con domanda di annullamento. In sede cautelare, la sospensione era stata respinta per l’assenza di fumus boni iuris e periculum in mora, in ragione della pluralità dei profili critici emergenti dalla relazione ispettiva. Successivamente, il Ministero ha prodotto documentazione sopravvenuta relativa al riconoscimento dello status di scuola paritaria alla società ricorrente, mentre all’udienza pubblica la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalla parte ricorrente all’udienza pubblica e applicando il principio della domanda. La sentenza non ha quindi esaminato nel merito la legittimità dei dinieghi impugnati né ha definito le criticità rilevate dall’amministrazione. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in considerazione della concreta articolazione della vicenda processuale.
Norme richiamate
legge n. 62/2000
Richiamata quale disciplina posta a fondamento della richiesta di riconoscimento dello status di scuola paritaria.
legge n. 27/2006
Richiamata quale ulteriore disciplina posta a fondamento della richiesta di riconoscimento dello status di scuola paritaria.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato quale fondamento del preavviso di rigetto comunicato dall’amministrazione prima dell’adozione del diniego.
D.M. n. 267/2007
Impugnato in via eventuale nelle parti in cui avrebbe potuto avallare l’interpretazione amministrativa dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica; il giudice non ne ha esaminato il merito.
D.M. n. 83/2008
Impugnato in via eventuale nelle parti in cui avrebbe potuto avallare l’interpretazione amministrativa dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica; il giudice non ne ha esaminato il merito.
Massime di principio
- La dichiarazione espressa della parte ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio determina, quando non emergano ragioni per una diversa definizione, la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione del principio della domanda.
- La sopravvenienza di un provvedimento favorevole all’interessato può incidere sull’interesse alla decisione del ricorso contro il precedente diniego; tuttavia, nel caso concreto, l’improcedibilità è stata dichiarata sulla base della dichiarazione processuale della parte ricorrente e non mediante un esame sostanziale della sopravvenienza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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