Cassazione Civile, Ordinanza n. 12522/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della sopravvenuta revocazione della sentenza d'appello impugnata e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Da ciò ha fatto discendere l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, perché l'interesse a impugnare deve permanere fino alla decisione. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite e ha escluso il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento IMU relativo all'annualità 2013 emesso dal Comune. Il ricorso era stato respinto in primo grado. In appello la contribuente aveva proposto censure che, secondo la sentenza impugnata, non erano specifiche e si risolvevano in una raccolta di decisioni giurisprudenziali ritenute non sempre pertinenti; la sentenza d'appello era inoltre asseritamente viziata da motivazione inesistente o illogica, con richiami a un provvedimento diverso, a un diverso avviso di accertamento e a un diverso valore della controversia. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto la violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992. Il Comune, costituitosi con controricorso, ha poi rappresentato che la sentenza di appello era stata revocata e ha depositato la nuova decisione resa dalla giustizia tributaria di secondo grado.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è richiamato come parametro del motivo di ricorso per denuncia di nullità processuali e del vizio di motivazione apparente/incongrua dedotto in cassazione
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è richiamato come parametro del motivo di ricorso per vizio motivazionale
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
è invocato per sostenere che l'appello contenesse censure specifiche
art. 132 c.p.c.
è invocato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza per denunciare motivazione inesistente o illogica
art. 118 disp. att. c.p.c.
è invocato per denunciare carenza/illogicità della motivazione
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
è invocato per denunciare il difetto dei requisiti motivazionali della decisione tributaria
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per effetto della sopravvenuta causa di inammissibilità
Cass., Sez. U, 28 aprile 2017, n. 10553
è richiamata per il principio secondo cui la revoca della sentenza d'appello impugnata determina cessazione della materia del contendere e inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse
Cass., Sez. 3, 2 aprile 2021, n. 9201
è richiamata in conferma del principio sulla carenza attuale di interesse a coltivare il ricorso dopo la revoca della sentenza impugnata
Massime di principio
- La revoca della sentenza impugnata in cassazione determina la cessazione della materia del contendere e rende il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- L'interesse ad impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione.
- La sopravvenuta carenza di interesse rende irrilevante l'eventuale futura impugnabilità della sentenza di revocazione, perché ciò che conta è la caducazione attuale del provvedimento oggetto di ricorso.
- Quando l'inammissibilità del ricorso dipende da una sopravvenienza processuale, può disporsi la compensazione delle spese e non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità ordinari.
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