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Sentenza

Sentenza n. 11097/2026 - Roma, Sezione 2

per l’ottemperanza e l’esecuzione della sentenza TAR Lazio, Sezione Seconda, n. 20554/2024 pubblicata il 19.11.2024, notificata il 18.12.2024 e passata in giudicato il 16 febbraio 2025, resa nel giudizio nel giudizio R.G.n. 2144/2024;

Giustizia amministrativa202601254

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 20554/2024, relativa alla procedura di assegnazione di concessioni balneari

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha agito per l'ottemperanza e l'esecuzione di una precedente sentenza del TAR Lazio, passata in giudicato, resa in un giudizio nel quale aveva partecipato anche una controinteressata. Nel corso del giudizio di ottemperanza il Collegio ha rilevato che il ricorso era stato notificato alla sola Roma Capitale e non alla controinteressata, ordinando l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 114, comma 1, c.p.a. La ricorrente ha poi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse e/o la cessazione della materia del contendere, poiché Roma Capitale aveva sottoscritto un atto di concessione in suo favore e le aveva consentito di prendere possesso dell'area.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., rilevando che l'atto di concessione sottoscritto da Roma Capitale il 29 aprile 2026 e la presa di possesso dell'area il 7 maggio 2026 avevano fatto venir meno l'interesse della ricorrente alla prosecuzione dell'azione di ottemperanza. Il Collegio ha aggiunto che l'improcedibilità sarebbe comunque conseguita alla mancata integrazione del contraddittorio nei termini assegnati. Ha escluso, invece, la cessazione della materia del contendere: la precedente sentenza, pur confermando la perdurante validità ed efficacia del bando e della graduatoria provvisoria, non imponeva a Roma Capitale di aggiudicare definitivamente il lotto alla ricorrente, ma le consentiva di concludere il procedimento o adottare ulteriori determinazioni sull'assegnazione delle concessioni, nel rispetto del vincolo conformativo. Le spese sono state compensate in ragione della definizione esclusivamente processuale.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza il ricorso deve essere notificato anche alle parti del giudizio definito dalla sentenza di cui si chiede l'esecuzione, quando assumano la posizione di controinteressate; la mancata notificazione può imporre l'integrazione del contraddittorio.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è dichiarato improcedibile quando, per sopravvenuta carenza di interesse, non vi è più utilità concreta nella prosecuzione del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta adozione di un atto amministrativo che soddisfa l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, anche se l'amministrazione non ha dato integrale esecuzione a ogni possibile contenuto della sentenza presupposta.
  • Nel giudizio di ottemperanza il ricorso deve essere notificato anche ai controinteressati che abbiano partecipato al giudizio definito dalla sentenza da eseguire; la mancata integrazione del contraddittorio nel termine assegnato costituisce un'ulteriore ragione idonea a impedire la prosecuzione del giudizio.
  • La cessazione della materia del contendere non ricorre quando l'attività amministrativa sopravvenuta non realizza necessariamente l'intero bene della vita controverso, ma lascia all'amministrazione margini di scelta conformati dal giudicato, inclusa la possibilità di concludere il procedimento con ulteriori o diversi atti.
  • Una sentenza che accerta la perdurante validità di un bando e di una graduatoria provvisoria, lasciando salva la facoltà dell'amministrazione di completare la procedura o adottare diverse determinazioni nel rispetto del vincolo conformativo, non attribuisce automaticamente al ricorrente il diritto all'aggiudicazione definitiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaConcessioni demaniali marittime
RamiProcesso amministrativoDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTutela del terzo

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