Cassazione Penale, Sentenza n. 47772/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva unica doglianza di violazione di legge e vizio di motivazione: sosteneva che la decisione di merito era illogica e contraddittoria, che le conclusioni non erano sorrette da prova grave, precisa e concordante, e che la presunta offerta di denaro era da ritenersi non seria (dato lo stato di detenzione, la mancanza di reddito, l'assenza di beni, la mancanza di turbamento dell'operante e la possibilità che si trattasse di puro dileggio). Contestava inoltre il travisamento degli elementi probatori e la mancanza di spiegazioni sulla natura della controprestazione e sulla portata lesiva del fatto commesso in carcere.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto corretta la valutazione di merito: l'atto di offerta/proposta di denaro all'agente Rispoli per introdurre un telefono in carcere era stato provato dall'annotazione di servizio e dalle dichiarazioni dell'imputato; la pronta denuncia da parte dell'agente è stata considerata indicativa della serietà e dell'idoneità potenziale dell'offerta a indurre l'operante a violare i doveri d'ufficio. La valutazione dell'idoneità è stata effettuata ex ante tenendo conto della controprestazione richiesta, delle condizioni dell'offerente, del tempo e del luogo (istituto penitenziario, che amplifica la portata lesiva) e dei precedenti contatti tra le parti. Conseguentemente il verdetto di condanna in rito abbreviato (10 mesi e 20 giorni) e il riconoscimento della circostanza di cui all'art. 323-bis cod. pen. sono stati confermati implicitamente con il rigetto del ricorso. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e, per inammissibilità fondata su colpa nella determinazione, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 322, secondo comma, cod. pen.
Il reato di istigazione alla corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 322, secondo comma, cod. pen.) si configura con la semplice condotta dell'offerta o della promessa di danaro o di altra utilità, purché seria, potenzialmente e funzionalmente idonea ad indurre il destinatario a compiere un atto contrario ai doveri di ufficio, tale da determinare una rilevante probabilità di causare un turbamento psichico nel pubblico ufficiale, sì che sorga il pericolo che egli accetti l'offerta o la promessa; idoneità che va valutata con un giudizio "ex ante" che tenga conto dell'entità del compenso, delle qualità personali del destinatario e della sua posizione economica e di ogni altra connotazione del caso concreto.
La Corte ha interpretato la norma nel senso che è sufficiente l'offerta o la promessa di un'utilità, purché seria e potenzialmente idonea ad indurre il pubblico ufficiale; la valutazione della serietà/idoneità è prognostica (ex ante) e tiene conto di elementi come entità dell'offerta, condizioni delle parti e contesto materiale (es. carcere). La tenuità non esclude il reato se l'offerta non è del tutto irrisoria.
art. 323-bis cod. pen.
Riconosciuta la circostanza di cui all'art. 323-bis cod. pen.
Nel provvedimento è richiamata la circostanza prevista dall'art. 323-bis: la sentenza di merito ha ritenuto rilevante tale circostanza nel quadro della condanna, benché il testo non specifichi dettagli operativi nella motivazione di cassazione.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma ... in favore della Cassa delle ammende.
La Corte ha applicato il principio che può essere disposto il versamento alla Cassa delle ammende quando l'inammissibilità del ricorso dipenda da colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.
Massime di principio
- L'elemento essenziale del reato di istigazione alla corruzione (art. 322, comma secondo) è l'offerta o promessa di un'utilità: non è necessario che l'offerta venga accettata, ma deve essere "seria" e potenzialmente idonea ad indurre il pubblico ufficiale.
- La serietà e l'idoneità dell'offerta si valutano con un giudizio ex ante, considerando entità dell'utilità, condizioni economiche e personali del destinatario, rapporti pregressi tra le parti, nonché il contesto di tempo e luogo (ad es. la commissione del fatto in un istituto penitenziario può amplificarne la portata lesiva).
- La mera impossibilità materiale dell'offerente (es. mancanza di reddito o beni) non esclude automaticamente la rilevanza penale dell'offerta: ciò che conta è la potenziale efficacia dell'offerta rispetto al destinatario.
- La pronta reazione o denuncia del pubblico ufficiale può essere un indizio della serietà dell'offerta e della sua capacità di turbare il destinatario, idoneo a sostenere la valutazione di merito.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione della gravità, precisione e concordanza degli elementi probatori; la Corte di cassazione controlla principalmente la correttezza dell'applicazione dei principi di diritto e l'ammissibilità del ricorso, non riformando liberamente la valutazione probatoria.
- Un'offerta evidentemente destinata al derisione o al puro dileggio può escludere il reato, ma tale conclusione è rimessa al giudizio dei fatti del giudice di merito sulla base degli elementi concreti.
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