Cassazione Civile, Ordinanza n. 33805/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della lite pendente e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 198, l. n. 197/2022. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La causa riguardava un contenzioso tributario pendente in Cassazione. I ricorrenti, una società e alcuni soci, avevano chiesto l'estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dalla legge n. 197/2022. In un primo momento era stata documentata la definizione solo per la società e per uno dei soci, mentre per gli altri due soci si allegava che avevano già versato quanto dovuto in corso di causa. Successivamente i ricorrenti hanno depositato memoria con ulteriore documentazione comprovante la definizione anche delle pendenze degli altri due soci e hanno reiterato la richiesta di estinzione. L'Agenzia delle Entrate ha poi comunicato che per il contenzioso era stata presentata istanza di definizione ai sensi dell'art. 1, commi 186-203, l. n. 197/2022, che la domanda era stata accolta e che era stato effettuato il versamento della prima rata entro i limiti di legge, con conseguente sussistenza dei presupposti per la cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 1 commi 186 e segg. della legge n. 197/2022
La norma viene richiamata come base della definizione agevolata delle liti pendenti invocata dai ricorrenti per ottenere la chiusura del processo.
art. 1 commi 186 - 203 l. 197/2022
È il complesso normativo che disciplina la definizione agevolata delle liti pendenti; la Corte ne rileva l'avvenuta applicazione al caso concreto.
art. 1 comma 198 l. n. 197/2022
La Corte lo indica come fondamento dell'estinzione del giudizio a seguito della definizione della lite.
Massime di principio
- Quando la lite tributaria pendente rientra nella definizione agevolata prevista dalla legge e risulta documentato l'adempimento degli oneri richiesti, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- Ai fini dell'estinzione del giudizio per definizione agevolata è necessario che la prova del perfezionamento della procedura sia acquisita agli atti, potendo la parte integrare successivamente la documentazione mancante.
- L'accoglimento dell'istanza di definizione e il versamento nei termini previsti comportano la cessazione della materia del contendere e la chiusura del processo.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
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