Ordinanza n. 968/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - della deliberazione n.12 del 27.05.2022, pubblicata in data 20.06.2022, del Consiglio Comunale di Dasà (VV) avente ad oggetto “Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2021 ai sensi dell’art.227 del D.Lgs. n. 267/2000”, nonché, in parte qua, di tutti gli atti di interesse e ad essa presupposti, collegati e conseguenti; - della deliberazione n. 21 del 30.06.2022, pubblicata in data 01.07.2022, del Consiglio Comunale di Dasà (VV), avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151 D.Lgs. n. 267/2000 e art.10 D.Lgs. n. 118/2011)”, nonché, in parte qua, di tutti gli atti di interesse ad essa presupposti, collegati e conseguenti; - di tutti gli atti endoprocedimentali, conseguenti o comunque agli stessi connessi anche se non noti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazioni del Consiglio comunale di Dasà di approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2021 e del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, con gli atti presupposti, collegati e conseguenti
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento delle deliberazioni consiliari di approvazione del rendiconto 2021 e del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, nonché degli atti endoprocedimentali e conseguenti. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato d’ufficio una possibile parziale improcedibilità del ricorso, limitatamente all’impugnazione della deliberazione sul bilancio di previsione. Il profilo deriva dalla possibile sopravvenuta carenza di interesse conseguente al decorso di anni e alla prosecuzione dell’attività contabile comunale mediante determinazioni attuative e nuove programmazioni, comprese nuove previsioni di entrata e di spesa, che avrebbero dovuto essere tempestivamente impugnate. Secondo il Collegio, il nesso di conseguenzialità tra i documenti contabili, fondato sulle esigenze di unitarietà, certezza e continuità dell’ordinamento contabile degli enti locali, potrebbe avere determinato la stabilizzazione degli effetti e il superamento della deliberazione originariamente impugnata.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso né in rito né nel merito. Rilevata d’ufficio la possibile improcedibilità parziale per sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla domanda di annullamento della deliberazione consiliare n. 21 del 30 giugno 2022, ha assegnato alle parti quindici giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza o dalla sua eventuale notificazione anteriore per depositare memorie sulla questione. La decisione è stata riservata a una successiva camera di consiglio, da riconvocare senza la presenza delle parti. Sono state espressamente riservate ogni decisione sulle ulteriori questioni di rito e di merito e sulle spese.
Norme richiamate
art. 227 d.lgs. 267/2000
Approvazione del rendiconto della gestione
Richiamato quale base normativa della deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto 2021; il testo dell’ordinanza non ne offre un’interpretazione specifica.
art. 151 d.lgs. 267/2000
Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024
Richiamato quale base normativa della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione; il testo non ne offre un’interpretazione specifica.
art. 10 d.lgs. 118/2011
Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024
Richiamato quale base normativa della deliberazione sul bilancio di previsione; il Collegio valorizza, in termini generali, la stretta interrelazione tra documenti contabili e la continuità delle scritturazioni.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Disciplina le modalità dell’udienza straordinaria e della successiva trattazione indicate nell’ordinanza.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato in relazione alla rilevazione, dopo il passaggio in decisione, della questione di rito sottoposta al contraddittorio delle parti.
Massime di principio
- Quando, nel sistema contabile degli enti locali, un documento contabile impugnato è seguito da determinazioni attuative e da nuove programmazioni con ulteriori previsioni di entrata e di spesa, la mancata tempestiva impugnazione degli atti sopravvenuti può determinare la stabilizzazione degli effetti e il superamento dell’atto originario, con conseguente possibile sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento.
- Il giudice amministrativo che rilevi d’ufficio, dopo il passaggio della causa in decisione, una possibile causa di improcedibilità deve sottoporla al contraddittorio delle parti, assegnando un termine per il deposito di memorie e riservando la decisione a una successiva camera di consiglio.
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