Ordinanza n. 93/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - nei limiti dell'interesse della ricorrente, della determinazione dirigenziale n. 314 del 31 dicembre 2025 2 Settore-Finanze, Reg. Gen. 1504 del 31.12.2025 Risorse Umane, pubblicata in pari data, avente ad oggetto la: “procedura di selezione per la progressione tra l'area degli istruttori e l'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, ai sensi dell'art. 13 del c.c.n.l. funzioni locali del 16/11/2022, riservata al personale di ruolo del comune di Aprilia, per la copertura di n. 2 (due) posti di "istruttore direttivo tecnico", da destinare al settore IV "Urbanistica" - presa atto verbale della commissione esaminatrice e approvazione graduatoria finale di merito; - nei limiti dell'interesse della ricorrente, dei verbali della commissione, ivi compreso il verbale della commissione esaminatrice nella seduta del 9.12.2025, nonché di tutti gli ulteriori atti della commissione esaminatrice; - ove occorra, e nei limiti dell’interesse della ricorrente, di tutti gli atti del Comune di Aprilia (LT) richiamati dalla determinazione dirigenziale n. 314 del 31.12.2025 2 Settore Finanze, Reg. Gen. 1504 del 31.12.2025 Risorse Umane, nonché degli atti di convocazione dei Candidati risultati vincitori e dei contratti sottoscritti dagli stessi; - nei limiti dell'interesse della ricorrente, di qualsiasi ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale e atti della procedura di selezione interna per la progressione dall’area degli istruttori all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, relativa a due posti di istruttore direttivo tecnico
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Aprilia ha preso atto del verbale della commissione esaminatrice e approvato la graduatoria finale di merito della procedura riservata al personale di ruolo per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico destinati al settore Urbanistica. Sono stati impugnati anche i verbali della commissione, gli atti presupposti e consequenziali, nonché, ove occorra, gli atti di convocazione dei vincitori e i relativi contratti. Il testo dell’ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né ha definito la domanda cautelare con una sospensione dell’atto. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere meglio tutelate mediante una sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissando la discussione alla pubblica udienza del 15 luglio 2026. Ha inoltre disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente pregiudicati dall’accoglimento del ricorso, individuando espressamente anche il concorrente collocato al primo posto nella graduatoria impugnata. La notifica potrà essere effettuata a mani proprie presso la sede di servizio del controinteressato; la ricorrente dovrà provvedervi entro quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza e depositare la prova della notifica entro i successivi cinque giorni. Il Comune dovrà comunicare alla ricorrente, ove non conosciuto, il nominativo del controinteressato entro cinque giorni dalla notificazione dell’ordinanza da parte della ricorrente, che dovrà essere notificata all’amministrazione anche presso la sede effettiva. Le spese sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Consente al giudice, nell’ambito della fase cautelare, di fissare con priorità la trattazione del merito quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte mediante una sollecita definizione della causa.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale proposta dalla ricorrente.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente garantite dalla rapida definizione del giudizio, il giudice amministrativo può fissare sollecitamente l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza disporre la sospensione dell’atto impugnato.
- Nel giudizio amministrativo avente a oggetto una graduatoria selettiva, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i soggetti che potrebbero subire un pregiudizio dall’accoglimento del ricorso, compreso il concorrente collocato al primo posto quando la sua posizione può essere incisa dalla decisione.
- L’integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante notificazione a mani proprie presso la sede di servizio del controinteressato, con fissazione di termini perentori per la notifica e per il deposito della relativa prova.
- Quando il nominativo del controinteressato non è conosciuto dalla parte ricorrente, il giudice può ordinare all’amministrazione di fornirlo entro un termine stabilito, ponendo a carico della ricorrente l’onere di notificare l’ordinanza all’amministrazione anche presso la sua sede effettiva.
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