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Sentenza

Sentenza del 27/12/2021 n. 330 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Contratto di cessione di quote societarie - Versamento effettivo della somma - Provvedimento autorizzatorio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Controversia sulla tassazione di una plusvalenza derivante dalla cessione di quote societarie. L'atto di cessione contestato è del 14.06.2012, operato in compensazione di un debito residuo (euro 138.377,50). Le quote cedute erano gravate da sequestro giudiziario; la società cedente andò poi in fallimento (sentenza 21.12.2012). Il curatore comunicò l'inefficacia della cessione e, a seguito di trattative, il giudice delegato autorizzò il 23.09.2013 una transazione che prevedeva il versamento da parte della E. SRL di euro 535.000,00 alla curatela per ottenere la rinuncia all'azione di inefficacia. L'Agenzia contestava che la plusvalenza di euro 138.377,50 fosse tassabile nel 2012; il contribuente sosteneva che la cessione era inefficace fino all'autorizzazione e all'effettivo pagamento e che la somma percepita dal contribuente è stata in pratica solo di euro 30.000,00 materialmente incassati negli anni 2013-2014.

La decisione

La Commissione ha rigettato l'appello dell'Agenzia. Ha condiviso la sentenza di primo grado che ha ritenuto inefficace la cessione del 14.06.2012 almeno fino al provvedimento autorizzatorio del 23.09.2013 e, soprattutto, fino all'effettivo versamento alla curatela fallimentare. Perciò la plusvalenza originaria di euro 138.377,50 non si è realizzata nel 2012; la plusvalenza tassabile è stata considerata pari a euro 30.000,00, materialmente incassati negli anni 2013-2014. Spese di giudizio compensate.

Norme richiamate

  • Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)

    La Commissione interpreta la tassazione della plusvalenza come dipendente dal momento della realizzazione e dall'effettivo incasso: non è imponibile nel 2012 quanto non si è concretamente realizzato a causa dell'inefficacia dell'atto.

  • Norme della procedura fallimentare (legge fallimentare / disciplina sulla curatela e sulle transazioni)

    Gli atti di disposizione compiuti su beni sottoposti a sequestro o nell'ambito di una procedura concorsuale possono essere inefficaci nei confronti della curatela fino a che non vi sia l'autorizzazione del giudice delegato e, ove previsto dalla transazione, l'effettivo adempimento (versamento) richiesto per ottenere la rinuncia all'azione revocatoria o dichiarativa di inefficacia.

  • Regole processuali sul sequestro giudiziario e sull'efficacia verso terzi

    Il dissequestro o un provvedimento autorizzatorio di per sé non sono sempre sufficienti a sanare la situazione; la concreta produzione di effetti può essere subordinata a condizioni pratiche (es. pagamento alla curatela) che ne determinano la piena efficacia.

Massime di principio

  • Una cessione di quote poste sotto sequestro o relative a soggetti in procedura concorsuale è da considerarsi inefficace fino a quando non siano compiuti tutti gli atti richiesti dalla procedura (autorizzazione del giudice delegato e, se previsto, il pagamento alla curatela).
  • Ai fini fiscali la plusvalenza si realizza quando il contribuente ha effettivamente conseguito il corrispettivo imponibile: l'autorizzazione amministrativa o giudiziaria senza l'effettivo incasso non fa scattare l'imposizione in un anno precedente.
  • La qualificazione del valore tassabile deve tenere conto del concreto ammontare percepito dal cedente risultante da eventuali transazioni fallimentari e dalla tempistica degli incassi (quindi la competenza annuale segue il momento dell'incasso).
  • In contestazioni simili è essenziale documentare la data e la misura del pagamento ricevuto (versamenti dalla controparte o dalla curatela) per stabilire correttamente l'esigibilità fiscale e l'anno di imposta competente.
  • Il semplice dissequestro o un provvedimento autorizzatorio non sostituiscono, di norma, l'adempimento delle condizioni imposte dalla procedura concorsuale; la prova dell'avvenuto adempimento grava su chi pretende la produttività degli effetti dell'atto.

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