Sentenza del 28/12/2021 n. 41775 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia impugnava la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva annullato la cartella di pagamento notificata il 20.12.2010 perché l'avviso di liquidazione (notificato il 12.05.2006 a mezzo posta a mani di S.R.) non sarebbe stato validamente completato dall'invio della lettera raccomandata informativa previsto dalla modifica normativa (D.L. n.248/2007 conv. L. n.31/2008, art.36, comma 2 quater). La CTR aveva ritenuto applicabile retroattivamente tale obbligo e, conseguentemente, aveva ammesso la contribuente a contestare il merito (imposta di registro su sentenza relativa a persona deceduta della quale F. non era erede). L'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione della L. n.890/1982, art.7, sostenendo che la modifica normativa non poteva avere efficacia retroattiva rispetto alle notifiche di atti tributari anteriori al 1.3.2008 e che la norma di esclusiva retroattività riguardava soltanto le notifiche di sentenze (comma 2 quinquies).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia: la modifica introdotta dalla legge di conversione del D.L. n.248/2007 (art.36, comma 2 quater) non ha efficacia retroattiva rispetto alle notifiche di atti tributari eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore (1.3.2008). La disposizione che prevedeva un'applicazione retroattiva fu espressamente limitata dal legislatore alle sole notificazioni di sentenze (comma 2 quinquies). Perciò la notificazione dell'avviso di liquidazione del 12.05.2006 va considerata regolare secondo la disciplina vigente allora; ne consegue che la contribuente non poté validamente impugnare la cartella per questioni di merito essendo ormai spirati i termini di impugnazione dell'avviso prodromico. La Cassazione ha perciò cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art.384 c.p.c., ha rigettato il ricorso della contribuente; ha compensato le spese processuali.
Norme richiamate
L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7
Disciplina originaria della notificazione a mezzo posta; nella formulazione ratione temporis del 2006 non richiedeva l'invio della raccomandata informativa se il piego non veniva consegnato personalmente.
D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2 quater, conv. in L. 28 febbraio 2008, n. 31
"Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata"
Introdusse l'obbligo dell'invio della raccomandata informativa a integrazione della notificazione a mezzo posta, ma la Corte ha affermato che tale obbligo si applica solo alle notifiche eseguite dal momento di entrata in vigore della legge di conversione (non retroattivo di regola).
D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2 quinquies, conv. in L. n.31/2008
"Le notificazioni delle sentenze già effettuate ... non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto conoscenza"
Disposizione che il legislatore ha espressamente riservato alle notificazioni di sentenze pregresse, confermando che la retroattività della modifica è stata prevista solo per quella specifica fattispecie e non può essere estesa ad altri atti (es. avvisi di liquidazione).
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 19 e 21
Norme sul termine per impugnare gli avvisi e sulle conseguenze dell'omessa impugnazione: l'irricevibilità delle impugnazioni tardive preclude contestazioni successive del merito delle pretese fiscali.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
Fondamento giuridico del motivo di cassazione per violazione di legge (in motivazione di nullità o falsa applicazione di norme).
Codice di procedura civile, art. 384
Consente alla Corte di Cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti, di decidere nel merito rigettando o accogliendo il ricorso; qui usato per decidere nel merito e rigettare il ricorso della contribuente.
Cass. civ., sez. V, sent. n. 6345/2013
Giurisprudenza di riferimento secondo cui l'obbligo della raccomandata informativa si applica solo alle notifiche eseguite dal 28.02.2008 e non ha carattere retroattivo, confermando la legittimità della scelta del legislatore.
Massime di principio
- Le modifiche procedurali introdotte da una legge si applicano, di regola, solo dalla data di entrata in vigore; la loro efficacia retroattiva va espressamente prevista dal legislatore per la specifica fattispecie per poter valere anche per notifiche già eseguite.
- L'obbligo, introdotto nel 2008, per l'agente postale di inviare la raccomandata informativa a integrazione della notificazione a mezzo posta non si estende automaticamente alle notifiche di atti tributari eseguite prima del 1.3.2008.
- Se l'avviso prodromico è stato validamente notificato secondo la disciplina vigente al tempo della notifica e non è stato impugnato nei termini, la cartella di pagamento successiva non può essere annullata con argomenti che avrebbero dovuto essere sollevati nell'impugnazione dell'avviso (preclusione per decorrenza dei termini).
- La previsione espressa di retroattività per le notificazioni di sentenze dimostra che il legislatore, quando vuole estendere effetti a fatti anteriori, lo dichiara esplicitamente; non è corretto inferirlo per analogia per altre fattispecie.
- In giudizio di cassazione, se la Corte rileva che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere nel merito (art.384 c.p.c.): ciò comporta che la questione processuale sulla validità della notificazione può risolversi definitivamente senza rinvio.
- Quando si impugna una cartella basandosi sull'asserita nullità dell'avviso prodromico per vizi formali introdotti da successive modifiche normative, è fondamentale verificare la temporalità dell'atto rispetto alla data di efficacia della riforma; la soluzione della controversia dipende da questa verifica.
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