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Sentenza

Sentenza del 29/12/2021 n. 1616 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposte sui redditi - Accertamento sintetico - Redditometro - Individuazione indici di capacità contributiva - Confronto con annualità non più accertabile - Legittima - Prova contraria - Redditi esenti o già tassati - Necessità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione di un accertamento sintetico effettuato mediante redditometro: il contribuente contestava l'utilizzo, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del confronto con il reddito relativo ad annualità precedenti non più accertabili (decadute) e deduceva la illegittimità dell'accertamento. Inoltre il contribuente sosteneva di aver fornito elementi idonei a confutare la presunzione di capacità contributiva attribuita ai beni/indici considerati dall'AF.

La decisione

La decisione ha ritenuto legittimo l'utilizzo, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei dati relativi ad annualità pregresse anche se non più assessabili per effetto della decadenza: tali dati possono essere impiegati come confronto per individuare indici di maggiore capacità contributiva. Una volta riscontrato lo scostamento tra il reddito dichiarato e quello determinato sinteticamente sulla base dei beni/indici, la prova contraria ammessa è limitata: il contribuente può sottrarsi all'accertamento soltanto dimostrando che le disponibilità economiche impiegate per sostenere le spese/beni indicizzati provengono da redditi esenti o da redditi già assoggettati a tassazione. In mancanza di tale prova l'accertamento è confermato.

Norme richiamate

  • DPR n. 600/1973, art. 38 (accertamento sintetico)

    L'art. 38 consente l'accertamento sintetico sulla base di indici di capacità contributiva; la pronuncia conferma che i dati storici, anche relativi ad annualità decadute, possono essere utilizzati per il confronto e per la determinazione presuntiva del reddito.

  • Normativa sul redditometro (decreto ministeriale e successive modifiche)

    Le regole sul redditometro individuano beni/indici di capacità contributiva e prevedono la presunzione relativa di maggior reddito; la sentenza precisa che la prova liberatoria prevista è costituita dall'origine delle disponibilità (redditi esenti o già tassati).

Massime di principio

  • L'Amministrazione finanziaria può utilizzare i dati di annualità pregresse, anche se non più direttamente accertabili per decadenza, come elementi di confronto nell'accertamento sintetico.
  • L'accertamento sintetico genera una presunzione relativa di maggiore capacità contributiva basata su beni/indici: spetta al contribuente fornire la prova contraria.
  • La prova contraria efficace è principalmente documentale e consiste nel dimostrare che le disponibilità impiegate derivano da redditi esenti o già assoggettati a tassazione; mere deduzioni non documentate non bastano.
  • Se il contribuente invoca che le somme derivano da risparmi o alienazioni, deve provare l'origine lecita e fiscale delle stesse (ad es. attestare che provengono da redditi già tassati o da fonti non imponibili).
  • In casi analoghi è centrale l'onere della prova: maggiore è la concretezza e documentazione dell'origine delle risorse, più probabile è il superamento dell'accertamento sintetico.

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