Sentenza del 28/12/2021 n. 41773 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Equitalia impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto illegittime le intimazioni di pagamento notificate al contribuente. In sintesi: Equitalia aveva depositato in giudizio le relate di notifica (con il numero delle cartelle) e gli estratti di ruolo, ma non le cartelle originali; il contribuente contestava la regolarità delle notifiche (cambiamento di domicilio non comunicato, irreperibilità, mancanza di ricerche ex art.143 c.p.c., e mancata attestazione di conformità delle copie), chiedendo l'inammissibilità dell'appello di Equitalia e dichiarando la inesistenza/invalidità delle notifiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale di Equitalia e cassato la sentenza impugnata; decidendo nel merito ha rigettato il ricorso originario del contribuente. La Corte ha ritenuto che le relate di notifica, redatte sul modello ministeriale e riportanti il numero identificativo della cartella, unitamente agli estratti di ruolo, siano idonee a provare la notifica delle cartelle esattoriali, senza necessità della produzione dell'originale della cartella. Ha inoltre ritenuto l'appello di Equitalia ammissibile (notifica nulla ma sanata dalla costituzione in giudizio del contribuente). Spese del giudizio di legittimità a carico del contribuente.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Consente la censura per omesso esame di un fatto decisivo; utilizzato da Equitalia per contestare la valutazione della CTR circa la prova della notifica.
art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6
Norme sull'ammissibilità del ricorso per cassazione (esposizione dei fatti e indicazione degli atti/documenti); la Corte ha ritenuto che il ricorso di Equitalia soddisfacesse tali requisiti, mentre le obiezioni sul valore probatorio della documentazione attengono al merito.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17
Regola le comunicazioni e notificazioni nel processo tributario e l'effetto delle variazioni di domicilio; la Corte ha ritenuto che il contribuente non avesse notificato correttamente la variazione di domicilio, per cui la notifica effettuata al domicilio originario produceva effetti.
art. 143 c.p.c.
Impegni dell'ufficiale giudiziario in caso di irreperibilità e rinnovazione della notifica; il contribuente ha contestato la mancata esecuzione di tali incombenze, ma la Corte ha ritenuto che l'irreperibilità non comportasse inesistenza assoluta della notifica bensì nullità sanabile.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1
disciplina la notifica della cartella esattoriale; la Corte ha interpretato che la relata redatta secondo il modello ministeriale, recante il numero identificativo della cartella, è prova sufficiente della notifica senza necessità della copia integrale della cartella.
art. 384 c.p.c.
Consente alla Corte di Cassazione di decidere nel merito quando non sono necessari accertamenti di fatto; applicato per rigettare il ricorso del contribuente decidendo la causa nel merito.
D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis (conv. L. n. 176/2020)
Ha consentito la trattazione in Camera di Consiglio senza discussione orale; richiamato nel procedimento di trattazione del ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater (come modificati)
Norme sul contributo unificato e sulle sanzioni/provvedimenti collegati; richiamate nella liquidazione delle spese e degli oneri a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- La relata di notifica redatta sul modello ministeriale che riporta il numero identificativo della cartella, unitamente agli estratti di ruolo corrispondenti, è generalmente sufficiente a provare la notifica della cartella esattoriale: non è obbligatoria la produzione in giudizio dell'originale della cartella.
- La mancata comunicazione della variazione di domicilio nel processo tributario (art.17 D.Lgs. 546/92) rende inefficace la cambiata elezione di domicilio rispetto ai termini di legge; la notifica al domicilio originario resta efficace salvo il caso di accertata inesistenza assoluta della connessione con il destinatario.
- L'irreperibilità del destinatario al luogo indicato non comporta automaticamente 'inesistenza' della notifica, ma può determinare una nullità sanabile: la costituzione in giudizio della parte destinataria può sanare la nullità della notifica, con efficacia anche ex tunc.
- Le questioni relative alla mancanza di attestazione di conformità delle copie prodotte o all'assenza dell'originale attengono alla valutazione probatoria nel merito, non all'ammissibilità del ricorso per cassazione quando i fatti sono sufficientemente richiamati.
- Se l'appello o la notifica risultano nulli e non sanati, il giudice di merito deve verificare l'eventuale passaggio in giudicato della sentenza impugnata; in caso contrario la parte soccombente resta esposta alle conseguenze del rigetto dell'opposizione alle intimazioni.
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