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Sentenza

Sentenza n. 710/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.473/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202503104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto al docente il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esatta esecuzione della sentenza n. 473/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata al Ministero. La sentenza aveva condannato l'Amministrazione a corrispondere, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, la somma complessiva di euro 3.000,00 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024. Il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo, sicché il ricorrente ha chiesto l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. L'Amministrazione si è costituita senza adeguatamente contestare la pretesa. Il giudice ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le amministrazioni pubbliche prima dell'avvio del recupero coattivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero a un titolo giudiziale avente valore ed efficacia di giudicato e ordinando all'Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza tutte le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato. Il pagamento deve comprendere gli accessori di legge, gli oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza, nonché gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti previsti dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del diritto di credito: l'importo indicato dal creditore non vincola definitivamente l'Amministrazione, che deve verificare il capitale residuo e la misura e decorrenza degli interessi sulla base del titolo e della legge, inclusi gli artt. 1282 e seguenti c.c. È stato nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con attivazione su istanza del creditore dopo l'inutile decorso del termine assegnato e con termine di centoventi giorni per l'esecuzione sostitutiva. Il commissario dovrà determinare l'importo definitivamente dovuto e adottare gli atti contabili necessari, senza compenso aggiuntivo poiché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie a rendere effettivo il comando giudiziale, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza è esperibile per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, utilizzata nel titolo giudiziale quale modalità di soddisfazione del credito riconosciuto al ricorrente.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giudiziali che impongono il pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio dell'azione esecutiva o del recupero coattivo.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    La quantificazione del capitale residuo e degli interessi, inclusi misura e decorrenza, deve essere verificata in concreto dall'Amministrazione sulla base del titolo e dei parametri legali; i conteggi del creditore non sono vincolanti oltre tali limiti.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della disciplina delle spese di giudizio amministrativo e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario è fondato quando l'Amministrazione non abbia soddisfatto il comando giudiziale e il creditore produca il titolo e la prova della sua definitività e notificazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un credito pecuniario, il giudice non costituisce il diritto di credito, ma ne assicura il soddisfacimento nei limiti e secondo la conformazione risultanti dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti già eseguiti.
  • L'importo indicato dal creditore in sede di ottemperanza non vincola definitivamente l'Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi; l'Amministrazione deve verificare la misura e la decorrenza degli accessori secondo il titolo e la disciplina legale applicabile.
  • Prima dell'esecuzione coattiva nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione e all'istanza del creditore.
  • Quando l'incarico commissariale è affidato a un dipendente pubblico preposto istituzionalmente alla gestione della spesa pubblica pertinente, l'attività può essere svolta senza riconoscimento di uno specifico compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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