Cassazione Penale, Sentenza n. 33780/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata per la nullità derivante dalla violazione del contraddittorio e ha rinviato ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva la nullità della sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione emessa "de plano" in camera di consiglio, cioè pronunciata al di fuori del contraddittorio, con violazione del diritto delle parti (in particolare del Pubblico Ministero) a partecipare e controreplicare.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
Indica il reato per il quale era stato pronunciato il proscioglimento (tesa a contestualizzare il fatto ma non oggetto dell'interpretazione sulla nullità procedurale).
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla possibile adozione, da parte della Corte di cassazione, di una formula di merito più favorevole quando emergano elementi di assoluta evidenza dell'innocenza.
art. 469 cod. proc. pen.
Richiami procedurali relativi alla pronuncia in sede di appello (richiesto contestualizzare la decisione impugnata).
art. 178, lett. b) e c) cod. proc. pen.
La sentenza resa "de plano" può integrare nullità di ordine generale attinenti alla partecipazione al procedimento delle parti, come già affermato dalla giurisprudenza.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Interpretazione dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale nella parte in cui rendeva inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenze di proscioglimento per prescrizione rese senza contraddittorio; la dichiarazione di illegittimità costituzionale ha reso ammissibile la deduzione della nullità in Cassazione.
Corte costituzionale, sent. n. 111 del 2022
Ha affermato l'illegittimità dell'interpretazione dell'art. 568, comma 4, che escludeva l'ammissibilità del ricorso per cassazione contro sentenze di proscioglimento per prescrizione pronunciate senza contraddittorio, valorizzando il principio del contraddittorio e consentendo la deduzione della nullità.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. U., pronunce citate)
Sez. U, n. 12238/2005; Sez. U, n. 35490/2009; Sez. U, n. 28954/2017
Richiamate per illustrare l'evoluzione del contrasto giurisprudenziale: iniziali pronunce che qualificavano come nullità la decisione 'de plano', poi orientamenti che attribuivano prevalenza alla causa estintiva (prescrizione) salvo evidenza di innocenza; infine la pronuncia costituzionale che ha inciso sull'ammissibilità della deduzione di nullità.
Massime di principio
- Se una sentenza di proscioglimento per prescrizione è pronunciata in appello "de plano" senza contraddittorio, la nullità per violazione del contraddittorio può essere dedotta in cassazione e il ricorso è ammissibile, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 111/2022.
- La dichiarazione di nullità per violazione del contraddittorio può condurre all'annullamento della sentenza e al rinvio per nuovo giudizio; solo in presenza di evidente prova dell'innocenza l'eventuale causa estintiva non preclude l'adozione da parte della Corte di una formula di merito più favorevole (art. 129, comma 2).
- Occorre distinguere la fase processuale: precedenti differenze di orientamento (udienza preliminare vs appello) sono rilevanti, ma il principio del contraddittorio ha oggi valore che consente di impugnare decisioni non partecipative anche se basate su prescrizione.
- Nella valutazione strategica dell'impugnazione è importante identificare se la nullità sia di ordine generale (incidendo sulla partecipazione del P.M. e delle parti) perché ciò influenza l'esito in Cassazione (annullamento con rinvio piuttosto che mera correzione).
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