L.R. Lazio 26/2001
Riconoscimento della figura professionale unica di acconciatore e nuovo percorso formativo (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Lazio il conseguimento della qualifica di acconciatore, unificando le attività di barbiere e parrucchiere. Definisce requisiti per l’esercizio, percorsi e corsi di specializzazione, e prevede sanzioni per l’attività svolta senza autorizzazione. La norma transitoria ha operato solo per i 36 mesi successivi all’entrata in vigore, consentendo ai barbieri con almeno tre anni di attività di ottenere la qualifica tramite istanza ed esame.
Riconoscimento della figura professionale di acconciatore e disciplina formativa in Regione Lazio
Riconoscimento della figura professionale di acconciatore e disciplina formativa
La legge regionale del Lazio disciplina la qualifica professionale unica di acconciatore, ricomprendendo in essa le attività tradizionalmente svolte da barbiere e parrucchiere per uomo e donna. Regola inoltre il percorso formativo necessario per conseguire la qualifica e stabilisce le conseguenze sanzionatorie per l’esercizio abusivo dell’attività.
Ambito di applicazione e nozione di acconciatore
La disciplina riguarda l’attività di acconciatore sul territorio regionale e si riferisce alla figura professionale che opera indifferentemente su uomo o donna. Sono compresi tutti i trattamenti e servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, inclusi i trattamenti tricologici complementari, il taglio e ogni altro servizio complementare o inerente. Sono inoltre incluse le prestazioni di pedicure e manicure di carattere esclusivamente estetico, con esclusione di quelle mediche, curative o sanitarie.
Requisiti per l’esercizio dell’attività
L’attività può essere svolta da imprese individuali o societarie, sia di persone sia di capitali, a condizione che i titolari o i rappresentanti legali siano in possesso:
- dell’autorizzazione prevista dalla disciplina statale sugli esercizi di barbiere e parrucchiere;
- della qualifica professionale di acconciatore conseguita secondo la legge regionale. L’attività può essere svolta anche da coloro che prestano lavoro nell’impresa.
Percorso formativo per il conseguimento della qualifica
Il conseguimento della qualifica di acconciatore avviene tramite percorsi formativi articolati secondo gli ordinamenti didattici approvati dalla Giunta regionale, in coerenza con i piani formativi annuali. I corsi possono svolgersi presso:
- i Centri Regionali di Formazione Professionale (C.R.F.P.);
- i Centri di Formazione Professionale convenzionati (C.F.P.);
- strutture professionali regolarmente autorizzate e riconosciute dalla Regione Lazio.
Corsi di specializzazione
Chi possiede già la qualifica professionale di acconciatore deve comunque frequentare un corso di specializzazione ai fini dell’iscrizione all’albo delle imprese artigiane. Il corso è organizzato secondo gli ordinamenti didattici regionali.
Sanzioni amministrative e competenze comunali
L’esercizio dell’attività senza la prescritta autorizzazione è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 5.000.000. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata; in caso di recidiva reiterata il Sindaco dispone la chiusura dell’esercizio o la cessazione dell’attività. I Comuni esercitano le funzioni relative all’applicazione delle sanzioni. Si applicano le regole generali della legge n. 689 del 1981 e, per quanto compatibili, quelle della legge regionale n. 30 del 1994. Le somme riscosse per tali sanzioni sono introitate direttamente dai Comuni, in deroga alla disciplina regionale generale.
Regime transitorio
Per i 36 mesi successivi all’entrata in vigore della legge, i titolari di imprese artigiane che svolgevano da almeno tre anni l’attività di barbiere potevano ottenere il riconoscimento della qualifica di acconciatore. Il riconoscimento era subordinato a:
- presentazione di apposita istanza all’Assessorato competente in materia di formazione professionale;
- superamento di un esame teorico-pratico presso uno dei centri formativi indicati dalla legge. Questa previsione aveva efficacia limitata nel tempo ed è oggi esaurita.
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