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Legge

L.R. Lazio 29/2001

Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 29/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, nel Lazio, la promozione e il coordinamento delle politiche in favore dei giovani: istituisce il Forum regionale e la Conferenza regionale per le politiche giovanili, prevede il registro delle associazioni giovanili e il programma regionale triennale con contributi e priorità di intervento. La previsione finanziaria originaria riguardava il solo anno 2001 ed è quindi storica.

Politiche giovanili regionali, Forum e programmazione degli interventi

Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani

La legge regionale del Lazio disciplina un sistema organico di promozione, coordinamento e programmazione delle politiche giovanili sul territorio regionale. L’obiettivo è favorire partecipazione, inclusione sociale, inserimento lavorativo, prevenzione del disagio e raccordo tra Regione, enti locali, associazioni e rappresentanze giovanili.

Finalità e linee di intervento

La Regione riconosce il rilievo delle problematiche giovanili nella programmazione regionale e promuove azioni volte a:

  • favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica;
  • attivare forme di consultazione dei giovani presso province e comuni;
  • approfondire, con associazioni giovanili e genitori, i temi della condizione giovanile;
  • promuovere un sistema coordinato di informazioni, servizi, attività e strutture per i giovani;
  • favorire inserimento sociale e nel mercato del lavoro;
  • prevenire devianza ed emarginazione;
  • sostenere l’associazionismo giovanile e dei genitori;
  • coordinare interventi in materia di formazione, istruzione, occupazione, servizi sociali, sicurezza e prevenzione sanitaria;
  • incentivare scambi culturali interregionali e internazionali;
  • promuovere corsi di sostegno alla genitorialità.

Forum regionale per le politiche giovanili

Presso il Consiglio regionale è istituito il Forum regionale per le politiche giovanili, organo di consultazione rappresentativa del mondo giovanile. Ne fanno parte rappresentanti:

  • delle organizzazioni giovanili di partiti politici presenti almeno in uno dei due rami del Parlamento;
  • delle associazioni studentesche e universitarie;
  • delle associazioni di genitori maggiormente rappresentative della Regione;
  • delle organizzazioni sindacali di categoria dei giovani lavoratori maggiormente rappresentative;
  • delle associazioni giovanili iscritte nel registro regionale, se costituite da almeno un anno e operanti nel territorio regionale;
  • dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani istituiti autonomamente dagli enti locali.

Il Forum dura in carica quanto il Consiglio regionale e si riunisce almeno due volte l’anno. È presieduto dal Presidente del Consiglio regionale o da un suo delegato. Il regolamento interno, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta entro 60 giorni dall’istituzione della struttura regionale competente, disciplina composizione, costituzione, funzionamento, direttivo interno e eventuale iscrizione di ulteriori associazioni nel registro. Alle riunioni possono partecipare consiglieri e assessori regionali ed essere invitati enti locali ed esperti.

Funzioni del Forum

Il Forum svolge funzioni consultive e di supporto all’elaborazione delle politiche giovanili. In particolare:

  • esprime pareri sulle iniziative riguardanti la condizione giovanile, su richiesta di Giunta, Consiglio regionale ed enti locali;
  • predispone relazioni, studi, documenti e analisi sulla condizione giovanile;
  • elegge i propri rappresentanti nelle corrispondenti sedi nazionali e internazionali di consultazione giovanile.

Sistema regionale delle strutture e dei servizi per il mondo giovanile

È previsto un sistema regionale delle strutture e dei servizi per il mondo giovanile, inteso come complesso delle strutture organizzative della Regione, dei relativi interventi e dei servizi in materia di politiche giovanili. Il programma regionale triennale definisce obiettivi, azioni comuni, organizzazione, forme di coordinamento tra i soggetti coinvolti e risorse necessarie per realizzarlo.

Registro regionale delle associazioni giovanili

La legge istituisce il registro regionale delle associazioni giovanili. Possono iscriversi associazioni:

  • studentesche;
  • di volontariato;
  • culturali;
  • ambientaliste;
  • sportive;
  • a carattere religioso;
  • ogni altra associazione compatibile con la disciplina del Forum.

Per l’iscrizione è necessaria domanda alla struttura regionale competente, corredata da atto costitutivo, statuto e relazione sull’attività svolta o da svolgere. Le associazioni devono essere formate prevalentemente da giovani e avere:

  • sede nel territorio regionale;
  • finalità giovanile chiaramente indicata nella denominazione e nello statuto;
  • statuto improntato a criteri di democraticità;
  • assenza di scopo di lucro.

L’iscrizione o il diniego devono essere adottati entro 60 giorni, previa verifica dei requisiti. Il registro è aggiornato annualmente dalla struttura della Giunta competente in materia di politiche giovanili, in relazione al permanere dei requisiti.

Programma regionale triennale per il sistema giovanile

La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva il programma regionale triennale per la realizzazione del sistema per il mondo giovanile. Il programma definisce indirizzi, obiettivi, progetti dell’azione regionale e individua:

  • obiettivi del sistema;
  • servizi e soggetti organizzati nel sistema;
  • indirizzi per il coordinamento delle iniziative degli enti locali;
  • risorse disponibili e regime di finanziamento o incentivazione per tipo di iniziativa;
  • procedure di accesso ai finanziamenti e agli incentivi.

Il programma prevede contributi prioritari per iniziative relative a inserimento sociale e sport, occupazione, prevenzione del disagio e delle dipendenze, collaborazione scuola-famiglia, mobilità giovanile, aggregazione e cooperazione giovanile, informazione e consulenza, creatività e espressione artistica, aggiornamento culturale e tecnologico anche per prevenire il cyberbullismo, spazi e strutture dedicate, campagne informative anche tramite piattaforma web, inclusione delle persone disabili nelle attività culturali e sportive e nel lavoro, nonché riduzione degli squilibri territoriali nelle opportunità per i giovani.

Il programma ha durata triennale, può essere aggiornato annualmente previo parere della commissione consiliare competente e la Giunta presenta al Consiglio regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione sul suo andamento.

Conferenza regionale per le politiche giovanili

È istituita la Conferenza regionale per le politiche giovanili, articolata per ambiti territoriali provinciali, con il compito di coordinare gli interventi in favore dei giovani e favorire lo scambio di esperienze amministrative. Ne fanno parte, per ciascun ambito provinciale, gli assessori provinciali e comunali competenti in materia.

Per il raccordo complessivo, il Presidente della Giunta regionale o un assessore delegato convoca la Conferenza almeno due volte l’anno. Alle sedute partecipano gli assessori provinciali, tre rappresentanti per ogni ambito provinciale designati dallo stesso ambito, nonché il presidente del Forum e il presidente e i due vice presidenti della commissione consiliare competente in materia di politiche giovanili.

Disposizioni finanziarie

Per l’attuazione della legge era autorizzata una spesa di lire 200 milioni per l’anno 2001, imputata al capitolo di nuova istituzione “Fondo regionale per i giovani”, con copertura mediante riduzione di pari importo di un capitolo del bilancio pluriennale 2001. Si tratta di una previsione finanziaria storica, legata al solo esercizio 2001.

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