Salta al contenuto
Legge

L.R. Lazio 30/2001

Disciplina dell'attività estrattiva iniziata legittimamente ai sensi della vigente normativa regionale in materia di coltivazione di cave e torbiere, in conformità alle leggi statali e regionali di tutela paesistica ed ambientale (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 30/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Lazio disciplina la prosecuzione o ripresa di cave e torbiere già avviate legittimamente quando intervengano successivamente vincoli paesistici o ambientali. Impone un’istanza entro 90 giorni per ottenere nulla osta, autorizzazione paesistica e valutazioni ambientali; in mancanza cessano i lavori o va sistemata l’area. Sono esclusi alcuni comprensori estrattivi, parchi, riserve e aree protette.

Disciplina della ripresa dell'attività estrattiva in presenza di vincoli paesistici e ambientali sopravvenuti

Disciplina della prosecuzione dell’attività estrattiva in presenza di nuovi vincoli

La legge regionale del Lazio disciplina il caso in cui un’attività estrattiva, già iniziata legittimamente, sia successivamente interessata da vincoli paesistici o ambientali previsti dalla normativa statale e regionale. L’obiettivo è consentire, entro una procedura coordinata, la prosecuzione dei lavori solo previa verifica della compatibilità paesistica e ambientale.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La disciplina riguarda gli esercenti di cave che abbiano iniziato legittimamente l’attività prima dell’imposizione del vincolo. Il testo distingue due situazioni:

  • esercente che abbia già presentato domanda di nulla osta alla prosecuzione dei lavori ai sensi della l.r. 27/1993, ma senza una pronuncia espressa dell’amministrazione regionale nei termini;
  • esercente che non abbia presentato tale domanda e che, quindi, può riprendere i lavori solo dopo la nuova istanza e il rilascio del nulla osta.

Procedura per ottenere il nulla osta e i titoli ambientali e paesistici

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, gli esercenti interessati devono presentare domanda alla struttura regionale competente in materia di cave. Contestualmente devono attivare le procedure presso:

  • la struttura regionale competente in materia di tutela paesistica, per l’autorizzazione paesistica;
  • la struttura competente in materia ambientale, per la verifica di assoggettabilità a VIA o per la VIA, secondo i casi previsti.

Alla domanda vanno allegati, se non già ricompresi nella documentazione progettuale:

  • il progetto presentato prima dell’imposizione del vincolo;
  • il progetto di recupero ambientale;
  • la relazione tecnico-economica;
  • lo studio di inserimento paesistico;
  • lo studio per la verifica di assoggettabilità a VIA oppure lo studio per la VIA.

Rapporti tra autorizzazione paesistica e VIA

Per le cave soggette a valutazione di impatto ambientale, l’autorizzazione paesistica è acquisita all’interno della procedura VIA, secondo il rinvio operato dalla legge regionale sulla tutela paesistica. La disciplina, quindi, coordina i diversi procedimenti amministrativi evitando duplicazioni.

Esame della domanda e rilascio del nulla osta

Accertato il legittimo inizio dell’attività estrattiva e acquisiti i pareri e le determinazioni paesistiche e ambientali nei termini di legge, la struttura regionale competente in materia di cave decide sulla domanda di nulla osta entro 15 giorni dalle acquisizioni, previo parere della commissione regionale consultiva per le attività estrattive.

Conseguenze del mancato adempimento o del diniego

Se l’esercente che aveva già presentato domanda ai sensi della l.r. 27/1993 non presenta la nuova domanda entro il termine di 90 giorni, i lavori di coltivazione di cava cessano.

In caso di diniego del nulla osta:

  • l’esercente è tenuto alla sistemazione dell’area;
  • la prosecuzione dell’attività non è consentita.

Ipotesi particolari di ripresa dei lavori

Possono riprendere i lavori anche quegli esercenti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge, non sia ancora intervenuta una pronuncia giurisdizionale definitiva sui provvedimenti comunali, purché alla stessa data siano già state rilasciate le determinazioni paesistiche e ambientali dalle competenti strutture regionali.

Esclusioni

La disciplina non si applica:

  • ai comprensori estrattivi per i quali sia già intervenuta autorizzazione regionale ai comuni per la pianificazione ai sensi dell’art. 6 della l.r. 27/1993;
  • ai parchi e alle riserve istituiti dalla l.r. 46/1977;
  • alle aree naturali protette istituite dalla l.r. 29/1997 e successive modifiche.

Decorrenza

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La disciplina operativa contiene inoltre un termine perentorio di 90 giorni per la presentazione della domanda degli esercenti interessati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.