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Legge

L.R. Lazio 25/2001

Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilitá della Regione. (1) (2)

Normativa regionaleL.R. Lazio 25/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina per il Lazio il raccordo tra programmazione economico-territoriale e bilancio, la formazione del DPEFR, la legge finanziaria, il bilancio annuale e pluriennale, l’assestamento, la gestione delle entrate e spese, il rendiconto, i controlli interni e i bilanci di agenzie ed enti regionali. È stata abrogata dal 12 agosto 2020.

Programmazione, bilancio e contabilità della Regione Lazio

Programmazione, bilancio e contabilità della Regione Lazio

La legge definisce l’ordinamento finanziario e contabile della Regione Lazio, il collegamento tra programmazione e bilancio, le regole di gestione delle entrate e delle spese, la rendicontazione e i controlli interni. Il testo consolida una disciplina ormai superata ed è stato espressamente abrogato dal 12 agosto 2020.

Principi generali e ambito della disciplina

La Regione assicura efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, coordinando programmazione regionale, bilancio e gestione. L’ordinamento contabile si fonda su trasparenza dei documenti, partecipazione di enti locali, organizzazioni economico-sociali e cittadini, semplificazione procedurale, adeguamento al decentramento e separazione tra indirizzo politico e gestione dirigenziale.

Regolamento di contabilità e partecipazione

La legge rinvia a un regolamento di contabilità regionale per la disciplina attuativa delle materie demandate. È inoltre previsto un processo di partecipazione, disciplinato in via sperimentale dalla Giunta, per coinvolgere soggetti interessati alle politiche economiche regionali nella formazione di alcuni atti di programmazione e di bilancio, con regole su informazione, consultazione, monitoraggio e individuazione delle strutture responsabili.

Programmazione economico-sociale e territoriale

La programmazione regionale si realizza tramite il programma economico-sociale regionale generale, i piani settoriali e intersettoriali, il piano territoriale regionale generale e i piani territoriali di settore. La Regione determina gli obiettivi generali e settoriali con il concorso degli enti locali e ripartisce le risorse necessarie al loro perseguimento. La disciplina della programmazione economico-sociale è demandata a una legge regionale di adeguamento ai principi del d.lgs. 267/2000, mentre quella territoriale è ricondotta alla l.r. 38/1999.

Documento di programmazione economico-finanziaria regionale

Il raccordo tra programmazione e bilancio è realizzato tramite il DPEFR, che per il periodo del bilancio pluriennale:

  • individua tendenze e obiettivi macroeconomici regionali;
  • descrive l’attuazione di PERG e PTRG e dei relativi piani;
  • quantifica le risorse necessarie;
  • indica il fabbisogno da coprire con ricorso al mercato finanziario;
  • articola gli interventi collegati alla manovra di finanza regionale;
  • valuta gli effetti economico-finanziari degli interventi;
  • può definire riprogrammazioni di interventi finanziati con fondi strutturali UE e fondi CIPE. Il DPEFR è approvato dal Consiglio entro il 15 luglio, su proposta della Giunta adottata entro il 30 aprile. La mancata adozione non impedisce la presentazione dei disegni di legge di bilancio e finanziaria.

Legge finanziaria e leggi collegate

La legge finanziaria è presentata contestualmente al bilancio annuale e pluriennale e contiene il quadro di riferimento finanziario del periodo, oltre alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla normativa vigente. Può incidere su indebitamento, aliquote e tariffe regionali, rifinanziamento o riduzione di spese, quote permanenti o pluriennali e altre disposizioni quantitative rinviate da leggi precedenti. La Giunta può presentare leggi regionali collegate alla manovra finanziaria annuale e alla manovra di assestamento, contenenti norme ordinamentali o organizzatorie con riflessi sul bilancio.

Bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale è redatto in competenza per un periodo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, in coerenza con la programmazione e con il DPEFR. È articolato in:

  • bilancio a legislazione vigente;
  • bilancio programmatico. Il bilancio a legislazione vigente serve a verificare la copertura di nuove o maggiori spese a carico di esercizi futuri. Ogni legge che comporti effetti finanziari futuri deve indicare le corrispondenti variazioni del bilancio pluriennale. Il bilancio pluriennale deve rispettare il principio di equilibrio complessivo tra entrate e spese.

Leggi di spesa e copertura finanziaria

Le leggi regionali che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate devono indicarne l’ammontare e la copertura finanziaria. Per le spese a carattere continuativo o ricorrente, la legge può limitarsi a fissare obiettivi e procedure, rinviando alla legge di bilancio la quantificazione. Per le spese pluriennali, la legge può indicare l’importo complessivo e rinviare ai bilanci successivi la ripartizione annuale. Le proposte di legge della Giunta che comportano oneri devono essere corredate da relazione tecnica con quantificazione degli effetti finanziari e indicazione della copertura, ammessa solo tramite fondi speciali, riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa o nuove maggiori entrate, con regole specifiche per la copertura di spese correnti e in conto capitale.

Bilancio annuale di previsione

Il bilancio annuale è il documento base della gestione finanziaria, redatto in termini di competenza e cassa per l’anno solare. Le previsioni sono articolate in unità previsionali di base per assessorato e in capitoli per le contabilità speciali. Il bilancio indica residui iniziali, previsioni di accertamento/impegno, previsioni di riscossione/pagamento e il saldo finanziario presunto. La spesa va determinata sulle effettive esigenze funzionali, non con criterio di spesa storica incrementale. Sono richiesti documenti tecnici e note preliminari che illustrino criteri di formazione, obiettivi, programmi, eventuali assunzioni, indicatori di efficacia ed efficienza, criteri di previsione delle entrate e gli effetti delle agevolazioni fiscali. Il procedimento prevede atti del Presidente e degli assessori, adozione della Giunta entro il 30 settembre e approvazione consiliare entro il 31 dicembre.

Principi di integrità, universalità e unità

Il bilancio annuale deve rispettare i principi di:

  • integrità: iscrizione al lordo di entrate e spese correlate;
  • universalità: divieto di gestioni fuori bilancio;
  • unità: confluenza nel bilancio di tutte le somme assegnate dallo Stato, salvo deleghe e vincoli espressi.

Classificazione delle entrate e delle spese

Le entrate sono suddivise in sei titoli: tributi propri e devoluti, trasferimenti correnti, entrate extratributarie, alienazioni e capitale, mutui e altre operazioni creditizie, contabilità speciali. Le spese sono classificate per assessorato, funzioni-obiettivo e unità previsionali di base, con esclusione delle contabilità speciali. Il bilancio contiene riepiloghi, classificazioni economiche SEC 95, elenchi di variazioni compensative, garanzie, mutui e altri allegati.

Fondi di riserva e fondi speciali

Il bilancio annuale prevede:

  • un fondo di riserva per spese obbligatorie, da cui il Presidente della Giunta può prelevare somme per integrare stanziamenti obbligatori;
  • un fondo di riserva per spese impreviste, utilizzabile dalla Giunta per spese non prevedibili, indispensabili, non obbligatorie e non incidenti sui bilanci futuri;
  • un fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, entro il limite di un dodicesimo delle autorizzazioni di cassa;
  • fondi speciali per coprire oneri derivanti da leggi regionali che entreranno in vigore dopo il bilancio. I fondi speciali sono distinti tra parte corrente e conto capitale e possono essere usati, entro limiti temporali specifici, per finanziare nuove spese legate a provvedimenti entrati in vigore dopo la chiusura dell’esercizio.

Equilibrio del bilancio, assestamento e variazioni

Il totale dei pagamenti autorizzati non può superare le entrate da riscuotere più la cassa iniziale. Il totale degli impegni può superare le entrate accertate solo se il disavanzo è coperto da indebitamento autorizzato. Entro il 30 giugno il Consiglio approva l’assestamento del bilancio, che aggiorna residui, avanzo o disavanzo, giacenza di cassa e stanziamenti. Le variazioni di bilancio possono essere disposte dalla Giunta in casi tipizzati, dal Presidente per specifiche iscrizioni di entrate vincolate, oppure con legge regionale per ogni altra variazione. Le variazioni sono comunque soggette a limiti temporali e pubblicazione sul BUR. È previsto anche un sistema di relazioni periodiche sui conti di cassa, con aggiornamenti annuali e trimestrali trasmessi alla commissione consiliare competente.

Esercizio provvisorio

Se il bilancio non è approvato nei termini, può essere autorizzato l’esercizio provvisorio per un massimo di tre mesi con legge regionale approvata entro il 31 dicembre dell’anno precedente. La legge di esercizio provvisorio autorizza accertamento, riscossione, impegno e pagamento sulla base del progetto di bilancio presentato, con eventuali limiti alle spese obbligatorie e alle altre spese.

Programmazione annuale e attribuzione degli obiettivi ai dirigenti

Dopo l’entrata in vigore della legge di bilancio o dell’esercizio provvisorio, la Giunta approva il programma annuale di attività, che assegna obiettivi, progetti e risorse ai direttori delle strutture apicali e costituisce il riferimento per il controllo strategico. Ciascun direttore adotta poi il programma annuale direzionale, ripartendo obiettivi e risorse tra i dirigenti sottordinati.

Gestione delle entrate e delle spese

La gestione è affidata ai dirigenti, che esercitano autonomi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate e stipulano i contratti necessari. Le entrate si realizzano mediante accertamento, riscossione e versamento; le spese mediante impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Gli impegni sono costituiti nei limiti degli stanziamenti e, per alcune spese obbligatorie, nascono automaticamente con la legge di bilancio. Per obbligazioni pluriennali l’impegno riguarda, di regola, solo le quote esigibili nell’esercizio, salvo specifiche ipotesi di contratti o convenzioni e di programmi finanziati da fondi UE, CIPE o atti programmatori. La liquidazione richiede documentazione idonea e il pagamento avviene tramite mandato, previa verifica contabile.

Residui, perenzione e crediti di modesta entità

Le somme accertate non riscosse o impegnate non pagate entro l’esercizio costituiscono rispettivamente residui attivi e passivi. I residui passivi possono conservarsi per non più di due anni; decorso tale termine opera la perenzione amministrativa. È ammessa la ricognizione e, in casi specifici, la deroga per progetti strategici o interventi complessi. Per crediti di modesta entità è possibile il mancato accertamento e la cancellazione dal conto dei residui, con esonero di responsabilità.

Tesoreria, funzionari delegati ed economato

Il servizio di tesoreria è affidato con evidenza pubblica a istituti di credito solidi con sportelli in tutte le province della Regione. Il tesoriere rende il conto entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio. Sono previste aperture di credito a favore di funzionari delegati per spese di funzionamento e spese in economia, nonché per interventi regolati da accordi con altre amministrazioni. È disciplinata anche la funzione economale presso le strutture centrali e periferiche della Giunta.

Fondi statali e dell’Unione europea, indebitamento e garanzie

Per funzioni delegate o spese finanziate con fondi vincolati statali o UE, la Regione può stanziare somme eccedenti le assegnazioni e compensarle nei due esercizi successivi. Le spese possono essere imputate all’esercizio successivo se l’impegno non è possibile entro l’anno di assegnazione. L’indebitamento è consentito solo per coprire il disavanzo nei limiti fissati dalla legge, con vincoli sul rapporto tra servizio del debito e entrate tributarie non vincolate, obbligo di copertura nel bilancio pluriennale e impossibilità di nuovo indebitamento senza rendiconto approvato dei due esercizi precedenti. Le garanzie regionali richiedono copertura del rischio, apposito capitolo di spesa e convenzione con azioni di recupero. Le anticipazioni di cassa possono essere contratte solo per temporanee deficienze di cassa, entro il limite delle entrate tributarie bimestrali, e devono estinguersi nell’esercizio.

Rendiconto generale regionale

I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale, composto da conto del bilancio e conto del patrimonio. La Giunta delibera il rendiconto entro il 20 aprile dell’anno successivo, lo trasmette al controllo contabile e lo presenta al Consiglio entro il 30 giugno per l’approvazione con legge regionale. Il conto del bilancio espone in dettaglio i risultati di entrate e spese; il conto del patrimonio indica attività, passività, beni e poste rettificative, con elenco dei beni immobili regionali.

Controllo di gestione e controllo di regolarità contabile

La Regione istituisce un sistema di controllo di gestione, finalizzato a verificare efficacia, efficienza ed economicità, e un controllo di regolarità contabile, volto a garantire il rispetto delle norme di contabilità. Il controllo di gestione supporta l’azione dei dirigenti e alimenta il controllo strategico. Il controllo contabile verifica la corretta imputazione, la disponibilità degli stanziamenti e il rispetto dell’annualità; sugli atti di spesa intervengono sia i dirigenti proponenti sia i dirigenti contabili.

Bilanci e rendiconti di agenzie ed enti regionali

Le agenzie regionali e gli enti pubblici dipendenti dalla Regione sono soggetti a una disciplina specifica per bilanci e rendiconti, con differenziazione tra enti non economici, enti economici e enti privati a partecipazione regionale. I bilanci annuali di previsione devono pervenire entro il 30 settembre dell’anno precedente e sono approvati con la legge di bilancio regionale. In caso di ritardo, gli enti possono impegnare spese solo per personale e spese obbligatorie o indifferibili. L’assestamento dei bilanci degli enti va trasmesso entro il 31 maggio; le variazioni compensative seguono una procedura con pareri regionali e controllo contabile. I rendiconti annuali devono pervenire entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Finanziamento delle funzioni conferite agli enti locali

La disciplina del finanziamento e del controllo delle funzioni conferite agli enti locali è rinviata alla l.r. 14/1999. Le modalità di rendicontazione delle funzioni delegate sono stabilite dalle leggi regionali che dispongono la delega o, in mancanza, dal regolamento di contabilità. La Regione assegna inoltre risorse per interventi previsti da atti di programmazione comunitaria, statale e regionale e può attivare i poteri sostitutivi in caso di inefficacia protratta dell’ente locale.

Autonomia finanziaria del Consiglio regionale

Il Consiglio dispone di proprie entrate, di un bilancio autonomo di previsione e di un conto corrente dedicato presso un istituto di credito selezionato con evidenza pubblica. Il fabbisogno di spesa è comunicato annualmente alla Giunta per l’iscrizione nel bilancio regionale. Anche il rendiconto del Consiglio segue una procedura autonoma e confluisce nel rendiconto generale della Regione.

Abrogazioni, coordinamento e norme transitorie

La legge abroga diverse precedenti disposizioni regionali in materia contabile e dispone che i rinvii contenuti nelle leggi regionali abrogate si intendano riferiti alle corrispondenti norme della nuova disciplina. Fino all’adozione del regolamento di contabilità restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni previgenti. In prima applicazione, al bilancio sono allegati solo gli atti necessari alla gestione. La legge richiama, per quanto non previsto, il d.lgs. 76/2000.

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