L.R. Lazio 31/2001
Tutela e valorizzazione dei locali storici (1) (2)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce nel Lazio un elenco regionale dei locali storici, previo censimento e criteri definiti dalla Giunta, e prevede contributi per restauro, manutenzione e sostegno delle attività. Disciplina beneficiari, procedure, vincoli d’uso decennali e una fase transitoria limitata agli esercizi 2001-2002. È stata poi abrogata nel 2016.
Tutela e valorizzazione dei locali storici del Lazio
Tutela e valorizzazione dei locali storici del Lazio
La legge regionale del Lazio disciplina l’individuazione, il censimento e il sostegno degli esercizi commerciali e artigianali aperti al pubblico che abbiano valore storico, artistico, ambientale o testimonino antichi mestieri. L’intervento regionale si svolge in collaborazione con Soprintendenze e comuni ed è rivolto esclusivamente al territorio laziale.
Finalità e ambito applicativo
La Regione promuove iniziative per salvaguardare e valorizzare i cosiddetti locali storici, cioè gli esercizi commerciali e artigianali che presentano rilevanza storica, culturale, tradizionale o artistica. La tutela riguarda sia l’immobile e i suoi arredi sia, più in generale, l’attività esercitata, intesa come testimonianza storica.
Censimento ed elenco regionale
La disciplina prevede l’istituzione di un elenco regionale dei locali storici, preceduto da un censimento.
- La Giunta regionale deve fissare i criteri per individuare i locali storici.
- La struttura regionale competente adotta scheda e metodologia di rilevazione dei dati.
- I comuni, sulla base dei criteri regionali, individuano i locali presenti nel proprio territorio e trasmettono l’elenco alla Regione.
- La Regione effettua il censimento, verifica la compatibilità delle individuazioni comunali con i criteri fissati e istituisce l’elenco regionale con deliberazione della Giunta, pubblicandolo nel Bollettino Ufficiale.
L’inserimento nell’elenco attribuisce la qualifica di locale storico.
Finanziamenti previsti
La Regione può concedere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, due tipologie di sostegno:
- contributi in conto capitale per restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali storici, dei relativi arredi e strumenti di lavoro;
- contributi per le spese derivanti dall’aumento del canone di locazione, entro limiti di ragionevole compatibilità con i valori di mercato.
Per la manutenzione ordinaria e per il contributo sul canone, il beneficio è riconoscibile solo in presenza di consistenti difficoltà finanziarie comprovate dai documenti contabili del richiedente.
Beneficiari e condizioni per l’accesso
Possono chiedere i finanziamenti i proprietari o i gestori dei locali storici. La Giunta regionale deve stabilire le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione, gli importi massimi ammissibili, le percentuali contributive, le regole di cumulabilità con altre agevolazioni e le cause di revoca e recupero.
Per le imprese, i finanziamenti regionali restano comunque soggetti al limite degli aiuti de minimis secondo la normativa comunitaria.
Procedura di domanda e ruolo dei comuni
Le istanze vanno presentate contestualmente alla Regione e al comune, nei termini e con gli effetti previsti dalla disciplina regionale generale richiamata dalla legge. Il comune, entro il 31 ottobre di ogni anno, trasmette alla Regione l’elenco delle domande ammissibili, indicando gli eventuali contributi a proprio carico.
Vincoli di destinazione d’uso
Se sono concessi contributi per restauro o manutenzione, il locale storico resta vincolato per dieci anni dalla data del provvedimento di concessione al mantenimento:
- della destinazione d’uso;
- dei caratteri salienti di arredi e spazi interni;
- delle vetrine;
- di ogni elemento di decoro e funzione individuato nel censimento come meritevole di tutela.
Il vincolo deve risultare da atto d’obbligo unilaterale, da trascrivere nei registri immobiliari a cura e spese del beneficiario, con assenso del proprietario se diverso dal beneficiario. L’erogazione è subordinata a tale adempimento. Il vincolo può essere rimosso solo previa restituzione del contributo maggiorato degli interessi legali, salvi ulteriori vincoli già esistenti.
Regime transitorio iniziale
In prima applicazione, per i finanziamenti relativi agli esercizi 2001 e 2002:
- le domande dovevano essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR dell’elenco dei locali storici;
- i comuni dovevano comunicare l’elenco delle istanze ammissibili entro i 90 giorni successivi.
Disposizioni finanziarie
La legge prevedeva capitoli di spesa nel bilancio regionale 2001-2003 per:
- il censimento dei locali storici;
- i contributi per gli interventi di tutela e valorizzazione;
- i contributi per il sostegno delle attività. Erano inoltre indicate le relative coperture finanziarie tramite riduzione di specifici stanziamenti del bilancio 2001.
Stato di vigenza
La legge è stata abrogata dall’articolo 35, comma 2, lettera b), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12. Per questo, pur avendo avuto rilevanza applicativa, oggi risulta sostanzialmente obsoleta e non più utilizzabile per nuove fattispecie.
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