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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20289/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza del 10/07/2020 della Corte d'Appello di Bologna, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al reato di cui all'art. 186 cod. strada (fatto del 27/03/2016). Il ricorrente ha impugnato la sentenza per questioni di diritto e di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto che il reato contestato (art. 186 cod. strada, del 27/03/2016) è estinto per prescrizione. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata in quanto la estinzione per prescrizione impone l'immediata declaratoria della causa estintiva e impedisce la prosecuzione del processo. Inoltre ha disposto l'eliminazione della sanzione amministrativa accessoria applicata (in quanto, secondo l'art. 224, comma 3, cod. strada, l'accertamento delle condizioni per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria è di esclusiva competenza del prefetto). Ha infine disposto la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Bologna per quanto di competenza.

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada

    Norma che disciplina il reato contestato (guida in stato di ebbrezza). La sentenza rileva che il fatto risale al 27/03/2016 ed è quindi estinto per prescrizione.

  • art. 224, comma 3, cod. strada

    Stabilisce che, in caso di estinzione del reato per prescrizione, compete esclusivamente al prefetto l'accertamento dell'applicabilità della sanzione amministrativa accessoria; la Corte ha disposto l'eliminazione della sanzione applicata in sede penale e il rinvio della materia alla competenza amministrativa del Prefetto.

  • art. 129 c.p.p. (ultimo comma)

    La Corte osserva che non è possibile applicare la norma in sede di cassazione perché non risulta evidente il ricorrere di una causa di non punibilità prevista dall'art. 129 c.p.p.; pertanto non si è proceduto a declarare la non punibilità in luogo della prescrizione.

  • Giurisprudenza richiamata

    Sez. U., 21-10-1992, Marino; Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244275; Cass., 23-1-1997, Bornigia; Cass., 24-6-1996, Battaglia

    Principi consolidati secondo cui la dichiarazione dell'estinzione del reato per prescrizione impone l'immediata declaratoria della causa estintiva e impedisce la prosecuzione del processo, con conseguente impossibilità di rinvio del giudizio quando la prescrizione sia accertata.

Massime di principio

  • Se il reato è estinto per prescrizione, la Cassazione annulla la sentenza senza rinvio e non dispone la prosecuzione del processo: l'estinzione prevale su eventuali vizi di motivazione o violazioni di legge rilevate.
  • L'accertamento della prescrizione impone l'immediata declaratoria della causa estintiva; non è compatibile rinviare il processo per correggere eventuali errori quando il reato è estinto.
  • Quando la prescrizione estingue il reato penale, le eventuali sanzioni amministrative accessorie (collegate alla violazione della normativa stradale) non possono essere confermate dal giudice penale ma devono essere valutate dall'autorità amministrativa competente (Prefetto) ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada.
  • La mera possibilità che la Cassazione accolga motivi di merito non autorizza a rinviare il processo se la prescrizione è già maturata; la declaratoria di estinzione prevale su possibili annullamenti con rinvio.
  • In cassazione non è possibile invocare automaticamente l'art. 129 c.p.p. per trasformare l'esito processuale in non punibilità a meno che la causa di non punibilità sia chiara e documentata; altrimenti prevale la declaratoria di prescrizione.

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