Sentenza del 13/12/2017 n. 29867 - Corte di Cassazione
IRAP - Rimborso - Azienda Sanitaria - Assicurazione infortuni sul lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Azienda Sanitaria aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata in eccedenza per gli anni d'imposta 2004, 2005 e 2006, sostenendo di poter dedurre dalla base imponibile i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 446/1997. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale diritto, ritenendo che, trattandosi di ente pubblico soggetto al metodo retributivo di determinazione dell'IRAP, i contributi non dovessero essere ulteriormente dedotti, poiché non inclusi nelle retribuzioni imponibili e quindi già esclusi dal calcolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando il diritto dell'Azienda Sanitaria alla deduzione dei contributi assicurativi e, conseguentemente, al rimborso dell'IRAP versata in eccedenza. La deduzione prevista dall'art. 11 del d.lgs. n. 446/1997 si applica a tutte le categorie di soggetti passivi IRAP, indipendentemente dal metodo di determinazione della base imponibile, analitico o retributivo. È sufficiente che il costo sia effettivamente sostenuto e inerente all'attività soggetta a tassazione. Le spese processuali sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione della novità e complessità della questione.
Norme richiamate
Art. 11, comma 1, lett. a), punto 1, d.lgs. n. 446/1997
nella determinazione della base imponibile ... sono ammessi in deduzione ... i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro
La disposizione ha portata generale e consente la deduzione dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro per qualsiasi soggetto passivo IRAP, senza distinzione in base al metodo di calcolo della base imponibile.
Art. 10-bis, comma 1, d.lgs. n. 446/1997
Disciplina il metodo retributivo applicabile alle amministrazioni pubbliche e agli enti equiparati, determinando la base imponibile in relazione alle retribuzioni, ai redditi assimilati e ai compensi corrisposti. L'adozione di tale metodo non esclude la deduzione aggiuntiva dei contributi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro.
Art. 3, comma 1, lett. e-bis), d.lgs. n. 446/1997
Include le amministrazioni pubbliche e gli enti equiparati, tra cui le Aziende Sanitarie, tra i soggetti passivi IRAP soggetti al metodo retributivo.
Art. 29, d.P.R. n. 1124/1965
È richiamato dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito della disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ma non impedisce la deducibilità dei relativi contributi ai fini IRAP.
Massime di principio
- La deduzione dei contributi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro prevista dall'art. 11 del d.lgs. n. 446/1997 ha carattere generale e può spettare anche agli enti pubblici e alle Aziende Sanitarie.
- L'adozione del metodo retributivo per il calcolo dell'IRAP non esclude automaticamente la deduzione dei contributi assicurativi: la deduzione deve essere riconosciuta se il costo è effettivamente sostenuto e inerente all'attività imponibile.
- Per stabilire se una voce possa essere dedotta dalla base imponibile IRAP, occorre verificare la specifica previsione normativa e non soltanto accertare se la voce sia già esclusa dal parametro iniziale di calcolo.
- Il fatto che una spesa non concorra positivamente alla formazione della base imponibile non impedisce necessariamente la sua deduzione, quando il legislatore l'abbia espressamente qualificata come deducibile.
- In casi analoghi, un ente può valutare la presentazione di un'istanza di rimborso per l'IRAP versata in eccedenza, verificando previamente i periodi non prescritti, la documentazione dei contributi sostenuti e l'effettiva applicabilità della disciplina vigente per ciascun anno.
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