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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24392/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Bari del 27/01/2023 con richiesta di applicazione del secondo comma dell'art. 129 c.p.p. per ottenere l'assoluzione nel merito dall'imputazione di induzione indebita (art. 319‑quater c.p.) per insussistenza della "condotta induttiva" addebitata all'imputato; il ricorrente contesta la configurabilità della fattispecie penale e chiede che, nonostante la declaratoria di prescrizione pronunciata in appello per la medesima imputazione, venga pronunciata l'assoluzione

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Motivazione: quando in appello è intervenuta la prescrizione non è consentito procedere oltre la mera constatazione di circostanze emergenti "ictu oculi" per pronunciare l'assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p.; nel caso concreto la sentenza di appello, in continuità argomentativa con quella di primo grado (c.d. "doppia conforme"), ha documentato elementi (dichiarazioni testimoniali e acquisizioni probatorie) che rendono configurabile la fattispecie di induzione indebita, perciò non sussistono circostanze tali da escludere l'esistenza del fatto o la rilevanza penale "ictu oculi"; inoltre la Cassazione non può rivedere autonomamente i fatti né adottare una diversa ricostruzione

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen.

    Il secondo comma può condurre all'assoluzione solo se dall'esame immediato degli atti emergono circostanze che escludono il fatto, la sua commissione da parte dell'imputato o la sua rilevanza penale; non autorizza il giudice a compiere indagini ulteriori oltre l'accertamento "ictu oculi" quando è intervenuta una causa di estinzione del reato

  • art. 319‑quater cod. pen.

    art. 319 quater cod. pen.

    La norma incriminatrice dell'induzione indebita richiede l'esistenza di una condotta induttiva; nel caso di specie la motivazione del giudice di merito ha ritenuto presenti elementi probatori (versamenti, richieste di visure, attestazioni testimoniali) idonei a configurare la fattispecie

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, conv. L. n. 176/2020

    art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla L. n. 176 del 2020

    Il procedimento di cassazione si è svolto a trattazione scritta ai sensi della disposizione citata; rilevanza procedurale ma non sostanziale rispetto alla decisione di merito

Massime di principio

  • Se in appello è intervenuta la prescrizione di un reato, una richiesta di assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p. è ammissibile solo se dall'atto emerge chiaramente e "ictu oculi" che il fatto non è accaduto, non è imputabile o non è penalmente rilevante; non è possibile svolgere ulteriori indagini di merito.
  • La Cassazione non può riconsiderare i fatti né sostituire la valutazione probatoria del giudice del merito con una ricostruzione alternativa: i profili di fatto adeguatamente motivati sono sottratti al sindacato di legittimità.
  • La presenza della cosiddetta "doppia conforme" (coincidenza argomentativa tra primo grado e appello) rafforza la stabilità delle conclusioni di merito e rende più difficile ottenere l'assoluzione in sede di legittimità.
  • Per ottenere l'assoluzione ex art. 129(2) quando sussiste una causa di estinzione è necessario che la difesa documenti nel fascicolo elementi immediatamente percepibili che escludano il fatto o la rilevanza penale; mere contestazioni interpretative o richieste di diversa lettura dei fatti sono inadeguate.
  • Quando la motivazione del giudice di merito richiama dichiarazioni testimoniali e atti che descrivono comportamenti coerenti con la fattispecie contestata, la semplice doglianza sull'assenza di "condotta induttiva" non supera il limite dell'esame "ictu oculi" richiesto per l'assoluzione d'ufficio.

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