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Legge

L.R. Emilia-Romagna 22/2000

NORME IN MATERIA DI TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E MODIFICATIVE DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 22/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Emilia-Romagna n. 22/2000 modifica la disciplina regionale su scarichi, bonifiche, acque di sorgente e opere pubbliche, ridefinendo competenze di Comuni, Giunta e dirigenti e istituendo un comitato consultivo tecnico. Contiene norme transitorie e abroga varie disposizioni previgenti. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Norme attuative e modificative in materia di territorio, ambiente e infrastrutture; riordino lavori pubblici

Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture

La legge regionale Emilia-Romagna n. 22 del 2000 interviene su più settori della disciplina regionale vigente, in particolare su scarichi idrici, bonifiche, acque di sorgente e riordino delle funzioni amministrative in materia di opere e lavori pubblici. Il provvedimento modifica la L.R. 21 aprile 1999, n. 3, introduce una disciplina organizzativa per il settore dei lavori pubblici e abroga alcune previgenti disposizioni regionali.

Disciplina degli scarichi idrici e competenze amministrative

La legge ridefinisce la ripartizione di competenze in materia di autorizzazioni agli scarichi:

  • la Regione conserva il rilascio delle autorizzazioni per gli scarichi di acque reflue industriali e assimilate alle domestiche non recapitanti in rete fognaria, nonché per le reti fognarie, con relativa potestà sanzionatoria;
  • i Comuni sono competenti per le autorizzazioni agli scarichi nelle reti fognarie e per gli scarichi di acque reflue domestiche, con irrogazione e introito delle sanzioni connesse;
  • il Comune esercita la funzione autorizzatoria sugli scarichi di reflui industriali in rete fognaria tramite il gestore del servizio idrico integrato.

È inoltre chiarito che, fino all’emanazione della disciplina statale prevista per gli scarichi delle acque reflue domestiche, continua ad applicarsi la disciplina per gli insediamenti civili di classe A prevista dalla L.R. 29 gennaio 1983, n. 7.

Bonifiche, ripristino ambientale e garanzie finanziarie

Per gli interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza permanente dei siti inquinati, quando gli interventi interessano il territorio comunale, le garanzie finanziarie previste dalla normativa statale richiamata sono prestate a favore del Comune.

La legge precisa inoltre che ai procedimenti disciplinati dall’articolo 142 della L.R. n. 3/1999 non si applicano le disposizioni dell’art. 240.

Acque di sorgente e diritti proporzionali

Tra le funzioni regionali viene ricompreso anche il complesso dei provvedimenti e adempimenti relativi alle acque di sorgente di cui al D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339. In tale ambito rientra anche l’introito dei diritti proporzionali previsti dalla L.R. 17 agosto 1988, n. 32, fermo restando che la determinazione di tali diritti resta di competenza della Giunta regionale.

Assetto urbanistico e PRG

In materia urbanistica, il Comune può adeguare il PRG vigente alle previsioni indicate dalla legge mediante apposita variante adottata secondo la procedura prevista dalla L.R. n. 47/1978. Inoltre, la sostituzione del comma 7 dell’art. 150 trasferisce agli enti delegati un riferimento che prima era attribuito al solo Comune.

Riordino delle funzioni amministrative in materia di opere e lavori pubblici

La legge disciplina il riordino delle funzioni regionali sui lavori pubblici, prevedendo che la Regione possa affidare la realizzazione di opere e lavori pubblici di propria competenza:

  • agli enti locali e alle loro forme di cooperazione, per favorire l’integrazione tra sistema regionale e locale;
  • ai consorzi di bonifica, nonché ad enti pubblici e aziende dipendenti dalla Regione, quando lo richiedano esigenze organizzative o funzionali.

L’affidamento avviene d’intesa con i soggetti attuatori, che eseguono i lavori tramite appalto o in economia secondo la normativa vigente. È previsto il rimborso degli oneri sostenuti fino al 10% dell’importo a base d’asta e dell’eventuale espropriazione, con percentuale aggiornabile biennalmente dalla Regione.

La Regione può inoltre avvalersi, previa intesa, di organismi e uffici di altre pubbliche amministrazioni per le attività previste dalla normativa statale richiamata.

Competenze della Giunta regionale

La Giunta regionale definisce il quadro degli interventi, individua i soggetti attuatori e determina opere, lavori pubblici e relativi importi, nel rispetto degli atti di programmazione generale e settoriale del Consiglio regionale.

Alla Giunta spettano anche:

  • i pareri richiesti alla Regione dalla normativa statale su programmi settoriali o singoli interventi;
  • i provvedimenti di riconoscimento degli abitati da consolidare o da trasferire;
  • l’approvazione delle perizie per lavori di pronto intervento connessi a eventi calamitosi o eccezionali;
  • la possibilità di autorizzare, in caso di sopravvenuta e accertata necessità, una diversa utilizzazione dei finanziamenti assegnati, purché restino ferme tipologia e finalità degli interventi finanziati.

Competenze dei dirigenti

I dirigenti curano l’attuazione degli interventi definiti dalla Giunta, adottando gli atti di gestione tecnica e amministrativa necessari per affidamento ed esecuzione.

Tra le principali competenze dirigenziali rientrano:

  • l’approvazione dei progetti delle opere e dei lavori pubblici realizzati direttamente dalla Regione;
  • l’approvazione dei progetti affidati ai soggetti attuatori;
  • l’approvazione dei progetti di opere pubbliche di bonifica integrale e montana;
  • l’approvazione degli interventi e progetti per consolidamento e trasferimento di abitati;
  • l’approvazione di perizie di variante, la gestione delle vertenze in corso d’esecuzione e le risoluzioni o rescissioni dei contratti per le opere realizzate direttamente;
  • la nomina dei collaudatori e l’approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
  • la sottoscrizione delle intese con i soggetti attuatori e con altre amministrazioni, nei casi previsti.

In assenza di diverse disposizioni specifiche, gli atti adottati dagli enti locali per realizzare opere e lavori pubblici con contributo regionale non sono soggetti ad approvazione regionale; la stessa regola vale per le opere e i lavori affidati agli enti locali come soggetti attuatori.

Comitato consultivo regionale per i lavori pubblici

È istituito un comitato consultivo regionale con funzioni di consulenza tecnica per le attività regionali in materia di opere e lavori pubblici. Il comitato dura in carica quattro anni, è nominato dalla Giunta regionale ed è rinnovabile.

La composizione comprende:

  • un direttore generale competente, con funzioni di presidente;
  • dodici esperti, di cui cinque nominati previa intesa in Conferenza Regione-Autonomie locali;
  • sei collaboratori regionali scelti in base alla competenza professionale.

Il presidente può far partecipare alle sedute, senza diritto di voto, altri collaboratori, esperti e rappresentanti di amministrazioni pubbliche ed enti locali. Il funzionamento è disciplinato dalla normativa regionale richiamata o da un regolamento interno del Comitato. Ai componenti esterni spetta il compenso e il rimborso delle spese vive secondo la legislazione regionale.

Pareri del Comitato e limiti di applicazione

Il Comitato esprime parere:

  • sui progetti, anche di variante, di importo superiore a 1.300.000 euro relativi a opere e lavori pubblici di competenza regionale realizzati direttamente o tramite soggetti attuatori;
  • entro lo stesso limite, sui progetti di opere pubbliche di bonifica integrale e montana;
  • sui progetti di variante che superino il quinto dell’importo originario, se il progetto originario è già stato esaminato dal Comitato;
  • su richiesta, sui progetti di opere e lavori pubblici di competenza degli enti locali entro i medesimi limiti di importo;
  • sui pareri che la normativa statale demanda ad altri organi consultivi, con riferimento a funzioni conferite o delegate alla Regione;
  • sui pareri espressamente previsti dalla normativa regionale.

Non è richiesto il parere per i progetti che costituiscano stralcio funzionale di un progetto generale esecutivo già favorevolmente esaminato. Restano esclusi dal parere anche i progetti relativi agli interventi di cui all’art. 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

Regime transitorio del Comitato

Fino alla costituzione del nuovo Comitato, le funzioni consultive continuano a essere svolte dalla Sezione II del precedente Comitato consultivo regionale previsto dalla L.R. 24 marzo 1975, n. 18, secondo le modalità vigenti alla data di entrata in vigore della legge.

Il nuovo Comitato, una volta istituito, subentra inoltre nei pareri che la legislazione regionale attribuiva alla Sezione II del vecchio organismo.

Abrogazioni ed efficacia

Sono abrogati i Titoli II e IV e diversi articoli della L.R. 24 marzo 1975, n. 18, nonché:

  • la L.R. 26 gennaio 1977, n. 4;
  • la L.R. 23 marzo 1984, n. 15;
  • la L.R. 18 agosto 1994, n. 33.

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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