Cassazione Civile, Ordinanza n. 07290/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitrice)
La controversia
La controversia trae origine da un precetto intimato per il pagamento di oltre sedicimila euro, quale differenza di assegno di mantenimento, in forza di due titoli esecutivi consistenti nell'omologa di separazione consensuale e in un'ordinanza presidenziale. Il destinatario del precetto propose opposizione ex art. 617 c.p.c., sostenendo la nullità del precetto perché non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo; l'opposizione fu accolta dal Tribunale, che ritenne inesistente la notifica. La creditrice propose allora revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., deducendo errore di fatto per avere il giudice ritenuto inesistente un fatto invece risultante dagli atti, cioè la notifica del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza presidenziale munita di formula esecutiva. Il Tribunale rigettò la revocazione, affermando di non avere avuto in atti la documentazione necessaria. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto: 1) omesso esame di un documento decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., ossia l'atto di precetto opposto; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per travisamento e omissione nella valutazione della prova documentale; 3) violazione degli artt. 74, 76 e 77 disp. att. c.p.c., del d.m. n. 44/2011, dell'art. 9 e dell'art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012, per avere il Tribunale ritenuto possibile il ritiro della documentazione telematica allegata alla comparsa di costituzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso e ha esaminato congiuntamente i tre motivi, ritenendoli fondati. Ha osservato che dalla lettura del provvedimento impugnato risultava incontrovertibilmente che il precetto era stato ritualmente depositato in giudizio, sicché l'affermazione del giudice della revocazione circa l'impossibilità di esaminare tale atto era erronea e integrava omesso esame di un fatto decisivo. Ha inoltre rilevato l'incoerenza della motivazione del giudice di merito, che aveva sostanzialmente accolto la revocazione nella fase rescindente ma poi escluso la presenza dell'atto in un fascicolo telematico senza spiegare le modalità del preteso vano accesso. Per tali ragioni il ricorso è stato accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata al Tribunale di Trani, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame e anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
indica il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi proposto contro il precetto
art. 395 n. 4 c.p.c.
indica il mezzo di revocazione per errore di fatto decisivo
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
consente la censura per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti
artt. 115 e 116 c.p.c.
richiamati come parametri della dedotta falsa applicazione e del travisamento della prova documentale
artt. 74, 76 e 77 disp. att. c.p.c.
richiamati insieme alla disciplina del deposito telematico e della documentazione di parte
d.m. n. 44 del 21/02/2011
richiamato quale disciplina tecnica del processo telematico
art. 9 d.m. n. 44/2011
richiamato in relazione alla produzione documentale telematica
art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179 del 18/10/2012
richiamato per la produzione e gestione telematica degli atti e documenti
art. 325, comma 2, c.p.c.
richiamato per la verifica della tempestività del ricorso per cassazione
art. 83, d.l. n. 18 del 17/03/2020, conv. con modif. dalla L. n. 27 del 24/04/2020
richiamato per la proroga dei termini processuali connessa all'emergenza Covid-19
art. 36, comma 1, d.l. n. 23 del 8/04/2020, conv. con modif. dalla L. n. 40 del 5/06/2020
richiamato per la proroga dei termini processuali connessa all'emergenza Covid-19
art. 384, comma 2, c.p.c.
richiamato per la cassazione con rinvio quando sono necessari ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- Nel giudizio di revocazione per errore di fatto, il giudice commette vizio censurabile quando reputa inesistente o non esaminabile un documento che risulta invece ritualmente depositato e presente nel fascicolo processuale.
- L'omesso esame di un documento decisivo è integrato anche quando la motivazione della sentenza di merito presupponga, in modo erroneo, la mancanza agli atti di un documento effettivamente acquisito al giudizio.
- Nei procedimenti con fascicolo telematico, il giudice deve dare conto in modo coerente e verificabile delle ragioni per cui ritenga non accessibile o non presente un documento prodotto telematicamente, non essendo sufficiente un'affermazione apodittica di mancanza degli atti.
- Quando l'accoglimento del ricorso per cassazione richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte deve cassare con rinvio al giudice di merito in diversa composizione per il nuovo esame della controversia.
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