Sentenza n. 1995/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad in ordine all’istanza avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sull’istanza di fissazione di un appuntamento per presentare la domanda di visto per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dalla competente sede diplomatica sull’istanza diretta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Dopo la proposizione del ricorso, l’Ambasciata d’Italia a Islamabad ha fissato l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto abbiano soddisfatto la pretesa fatta valere in giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione del tempo non particolarmente esteso trascorso tra la richiesta dell’appuntamento e la notificazione del ricorso, nonché del comportamento collaborativo dell’amministrazione, che ha provveduto in tempi ragionevoli. L’amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente le somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; nel caso concreto, l’attivazione del procedimento dopo la proposizione del ricorso ha determinato il venir meno della materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta pienamente soddisfatta nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, la sopravvenuta attivazione del procedimento richiesto dal privato può determinare la cessazione della materia del contendere quando soddisfa integralmente la pretesa azionata, anche se non è ancora intervenuto il provvedimento finale.
- La fissazione dell’appuntamento necessario per presentare una domanda di visto integra, ai fini del giudizio sul silenzio, l’attivazione del procedimento e il soddisfacimento della pretesa quando l’oggetto della domanda giudiziale era esclusivamente l’avvio della relativa procedura.
- Nel giudizio avverso il silenzio, la compensazione delle spese può essere disposta valutando il tempo trascorso tra l’istanza e la proposizione del ricorso e il comportamento dell’amministrazione, ove questa abbia provveduto in tempi ragionevoli; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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