Ordinanza n. 14/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione N. 00530 del 7/10/2025 del registro delle determinazioni della UOR 183, conosciuta a mezzo di comunicazione PEC il 14.10.2025, con cui la Regione Puglia ha dichiarato la decadenza dell’autorizzazione al funzionamento rilasciata alla Nicolas s.r.l. dal Comune di Adelfia con determinazione dirigenziale n. 1124 del 16/10/2012 e confermata (n. 277/2018 del 06.08.2018) e relativa alla RSSA (ex art 66 del RR 4 del 2007) denominata “Residence Anziani Casa Caterina” con sede operativa in Traversa di Via Fieno Sn Cap 70010 Comune Di Adelfia (Ba), con dotazione di 80 pl; nonché - di tutti gli atti connessi e consequenziali e in particolare e per quanto occorrer possa: - della nota della Regione Puglia prot. n. 57416/2025 del 3/2/2025; - della nota della Regione Puglia prot. n. 0165249/2025 del 31/03/2025; - della nota della Regione Puglia prot. n. 0531681/2024 del 29/10/2024; - della nota della Regione Puglia prot. n. 381330/2024 del 26.7.2024; - della nota del Dipartimento di Prevenzione ASL Bari prot. n. 2232 del 09/01/2023; - della nota del Dipartimento di Prevenzione ASL Bari prot. n. 132452 del 24/10/2023; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso con quelli impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento regionale di decadenza dell’autorizzazione al funzionamento di una RSSA con 80 posti letto
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore sociosanitario)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la determinazione regionale con cui è stata dichiarata la decadenza dell’autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune di Adelfia e relativa a una struttura sociosanitaria assistenziale ex art. 66 del regolamento regionale Puglia n. 4/2007. La decadenza era stata adottata sulla base di presunte violazioni di obblighi contributivi. Sono state inoltre dedotte censure relative all’incompetenza della Regione all’adozione del provvedimento, nonché impugnati gli atti presupposti e connessi. Nel giudizio si è costituita la Regione Puglia; l’ASL di Bari non si è costituita.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia del provvedimento di decadenza. Quanto alle censure di incompetenza della Regione, il Collegio ha ritenuto necessario un approfondimento nella sede di merito, senza definirle in via cautelare. Ai fini della tutela interinale, ha valorizzato la documentazione depositata dalla ricorrente, dalla quale risultava che la società disponeva allo stato di un DURC regolare, nonché il grave e irreparabile pregiudizio derivante dalla decadenza dell’autorizzazione al funzionamento. Il bilanciamento degli interessi ha quindi giustificato la sospensione, con fissazione dell’udienza pubblica per il merito al 9 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha disposto la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato in ragione del pregiudizio grave e irreparabile e del bilanciamento degli interessi.
art. 66 reg. reg. Puglia n. 4/2007
La disposizione individua la tipologia della struttura sociosanitaria assistenziale cui si riferisce l’autorizzazione al funzionamento oggetto di decadenza.
Massime di principio
- In sede cautelare, la produzione di un DURC regolare può assumere rilievo per sospendere un provvedimento di decadenza dell’autorizzazione al funzionamento di una struttura sociosanitaria adottato per presunte violazioni di obblighi contributivi, quando il requisito contributivo risulti allo stato ristabilito o documentato come regolare.
- La decadenza dell’autorizzazione al funzionamento di una struttura sociosanitaria può determinare un pregiudizio grave e irreparabile per il gestore, tale da giustificare la sospensione cautelare dell’atto nelle more della definizione del merito.
- Quando le censure relative alla competenza dell’amministrazione emanante richiedono un approfondimento incompatibile con la sommaria cognizione cautelare, il giudice può riservarne l’esame alla fase di merito e accordare comunque la tutela interinale sulla base del fumus e del periculum risultanti dagli atti.
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