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Sentenza

Sentenza n. 610/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza alla Sentenza Tribunale Di Ancona - Sez. Lavoro n. 743/2024;

Giustizia amministrativa202600228

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato, relativa all'assegnazione di somme dovute per il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le articolazioni territoriali competenti al pagamento delle somme dovute per gli anni scolastici riconosciuti, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata regolarmente notificata e il relativo giudicato risultava attestato dalla cancelleria. L'amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo, sicché il ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito solo formalmente e l'USR si è costituito senza opporre ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, tra la notificazione della sentenza all'amministrazione e la proposizione del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'amministrazione non aveva dedotto alcuna ragione ostativa. Ha quindi ordinato al Ministero e alle articolazioni amministrative intimate di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, attribuendogli, su istanza del creditore dopo la scadenza del termine, 120 giorni per provvedere a tutti gli atti necessari all'esecuzione. L'amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La sentenza del giudice del lavoro aveva riconosciuto al ricorrente il diritto al beneficio previsto da tale disposizione e aveva liquidato le somme dovute.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso per l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'amministrazione è stato ritenuto procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione applicabile al processo amministrativo per la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza a una sentenza di condanna pronunciata nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile, ai sensi dell'art. 14 d.l. 669/1996, quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all'amministrazione prima della proposizione del ricorso.
  • In presenza di un giudicato regolarmente notificato e non eseguito, e in assenza di contestazioni dell'amministrazione sulla spettanza o sull'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inadempimento e ordinare l'integrale esecuzione del titolo, salvo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • La mancata esecuzione del giudicato al momento della proposizione del ricorso giustifica la condanna dell'amministrazione inadempiente alle spese del giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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