Sentenza n. 971/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'ottemperanza alla sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento, sezione lavoro del 10/04/2025, n.531/2025, avente ad oggetto carta elettronica del docente per il personale a tempo determinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Agrigento che aveva riconosciuto il diritto al pagamento di 1.500 euro a titolo di Carta del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, del 10 aprile 2025, n. 531/2025, che aveva disposto in suo favore il pagamento di 1.500 euro a titolo di bonus Carta del Docente, riferito agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 4 settembre 2025, ed era stata notificata all'amministrazione il 10 aprile 2025. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha riconosciuto che il giudizio di ottemperanza è proponibile anche per l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Accertato l'inadempimento ministeriale, ha ordinato al Ministero di pagare le somme riconosciute dalla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla richiesta della parte interessata. Il commissario opera senza compenso ulteriore, in applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001. Il TAR ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificandola negli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla notificazione della sentenza all'amministrazione e fino all'adempimento spontaneo o, in mancanza, fino alla decorrenza dell'efficacia della nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono di chiedere l'esecuzione coattiva del giudicato.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Rende ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996
Subordina la proponibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per incentivare l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La disposizione, dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata applicata analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo un compenso ulteriore per il commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta del Docente riconosciuto dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'amministrazione destinataria non vi abbia spontaneamente dato esecuzione.
- Nei confronti della pubblica amministrazione, la proponibilità dell'azione esecutiva presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
- Accertato l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine prefissato e disporre preventivamente l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta per l'ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere quantificata negli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento o all'effettiva operatività del commissario ad acta.
- In applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione può svolgere l'incarico senza compenso ulteriore, in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 apr 2026Sentenza n. 745/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 apr 2026Sentenza n. 746/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 apr 2026Sentenza n. 747/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 7 apr 2026Sentenza n. 53/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 7 apr 2026Sentenza n. 54/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 7 apr 2026Sentenza n. 55/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →