Sentenza del 13/05/2016 n. 9835 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
R.R. ha chiesto la revocazione della precedente sentenza della Corte di cassazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte avesse commesso un errore di fatto percettivo. La sentenza revocanda aveva ritenuto controversa la tempestività della domanda di rimborso IRPEF, mentre dagli atti risultava che l'Ufficio non aveva mai contestato tale tempestività. La questione effettivamente controversa riguardava esclusivamente la qualificazione della somma come incentivo all'esodo e l'applicabilità della tassazione agevolata.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione e ha revocato la precedente sentenza n. 4920 del 2015, riconoscendo l'errore percettivo sull'oggetto del giudizio. Nella fase rescissoria ha esaminato il ricorso originario dell'Agenzia delle entrate contro la decisione della CTR Lombardia, che aveva riconosciuto a R.R. il diritto al rimborso della metà dell'IRPEF trattenuta. Il ricorso dell'Agenzia è stato rigettato: l'agevolazione per incentivo all'esodo può applicarsi anche quando l'uscita riguarda un solo lavoratore, purché sia collegata a un processo di riorganizzazione o razionalizzazione aziendale. L'Agenzia è stata condannata alle spese di entrambi i giudizi.
Norme richiamate
Art. 391-bis c.p.c.
Consente la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione in presenza di un errore di fatto revocatorio.
Art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio consiste in una svista percettiva evidente e decisiva sugli atti di causa, relativa a un fatto non controverso, e non in un errore di interpretazione giuridica.
Art. 19, comma 4-bis, D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), già art. 17, comma 4-bis
somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni
La tassazione agevolata, con riduzione alla metà dell'aliquota IRPEF, può applicarsi anche quando l'incentivo riguarda un solo dipendente; non è necessaria l'uscita simultanea o potenziale di una pluralità di lavoratori.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Richiamato nella precedente decisione per la pronuncia sul merito dopo l'accoglimento del ricorso dell'Agenzia; la decisione è stata poi revocata.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato non è stato applicato poiché il ricorrente era l'Agenzia delle entrate.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è ammessa quando il giudice ha percepito in modo manifestamente errato gli atti processuali o l'oggetto della controversia, purché l'errore sia evidente, decisivo e riguardi un fatto non controverso.
- Non costituisce errore revocatorio una diversa valutazione delle prove o un'errata interpretazione della legge: in tali casi si tratta di errori di giudizio, non di percezione.
- Per qualificare una somma come incentivo all'esodo non è indispensabile che l'uscita coinvolga una pluralità di dipendenti. È sufficiente che la corresponsione sia effettivamente collegata alla cessazione del rapporto e a finalità di riorganizzazione o razionalizzazione aziendale.
- La conciliazione individuale non esclude automaticamente l'applicazione dell'agevolazione fiscale, se dal relativo accordo emerge che il pagamento è funzionale alla cessazione del rapporto nell'ambito di un processo organizzativo aziendale.
- Quando la tempestività della domanda di rimborso non è stata contestata nel giudizio, il giudice non può fondare la decisione su tale questione senza incorrere, se l'errore è percettivo ed evidente, in un vizio revocatorio.
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