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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12020/2022 del 01/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il decreto di conferma della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno applicata a Brandi Giuseppe Raffaele e la confisca della somma di Euro 25.000,00. Nel dettaglio: per Brandi Giuseppe si denunciava la mancata sussistenza del requisito dell'attualita' della pericolosita' sociale (la maggior parte dei fatti era remota, i fatti del 2016 non proverebbero attualita', e si allegava l'incidenza delle gravi condizioni di salute); si contestava inoltre la motivazione che collega il possesso di armi e droga a fini associativi. Per Brandi Tiziana si contestava la confisca della somma, sostenendo la lecita provenienza dei fondi in relazione ai redditi dichiarati dal marito Ricchiuti e ad eventuali donazioni/fondi familiari, nonche' richiamando la disciplina degli artt. 19, 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché, nei procedimenti di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; le censure dei ricorrenti erano in sostanza critiche sulla motivazione (sindacato inammissibile in sede di legittimità). Sul merito la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente: per Giuseppe sono state richiamate numerose condanne definitive (reati gravi e partecipazione ad associazione di stampo mafioso) e il rinvenimento del 9.12.2016 di circa 13,650 kg di marijuana e di piu' armi, elementi ritenuti idonei a dimostrare l'attualita' della pericolosita'. Per Tiziana la somma di Euro 25.000 era stata rinvenuta nella disponibilita' del proposto e le indagini patrimoniali non avevano dimostrato una lecita provenienza (redditi dichiarati modestissimi, donazioni ritenute risalenti o inverosimili). Sono stati quindi respinti i ricorsi e i ricorrenti condannati alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575

    Limita la proponibilita' del ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione alla sola violazione di legge; le doglianze meramente motivazionali non sono sindacabili in sede di legittimita'.

  • art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art.10 comma 3 e art.27 co.2 D.Lgs. n.159/2011)

    Conferma il principio che nel procedimento di prevenzione il controllo della Cassazione è limitato alla violazione di legge; le valutazioni di fatto e la motivazione restano prerogativa del giudice di merito.

  • D.Lgs. n.159/2011 art.4 lett. a) e b)

    Definisce il requisito dell'attualita' della pericolosita' sociale necessario per l'applicazione di misure di prevenzione; la Corte territoriale ha ritenuto il requisito integrato alla luce delle condanne e dei fatti recenti (sequestro di droga e armi).

  • art. 606 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.

    Indicano i motivi di ricorso per cassazione; la giurisprudenza citata esclude tuttavia che l'illogicità manifesta (lett. e) possa essere invocata nei procedimenti di prevenzione per sostituire il normale controllo di legittimita'.

  • art. 616 comma 1 cod. proc. pen.

    Consente la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.

  • Sent. Corte Cost. n.106/2015 e Sez. Un. Cass. 29/05/2014 n.33451

    Giurisprudenza richiamata per confermare la legittimita' del limite alla cassazione nei procedimenti di prevenzione e per chiarire che la mancanza o apparenza della motivazione e' il profilo deducibile in sede di legittimita' solo se sussistente.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di prevenzione il ricorso per cassazione è normalmente ammissibile solo per violazione di legge: le censure che mirano esclusivamente a rimettere in discussione la motivazione o la valutazione di fatto del giudice di merito sono inammissibili.
  • Per valutare l'attualita' della pericolosita' sociale rilevano le condanne pregresse, il coinvolgimento in associazioni criminali e fatti recenti significativi (es. sequestro di ingenti quantitativi di droga e la disponibilita' di armi).
  • La confisca di denaro rinvenuto nella disponibilita' del soggetto e' legittima se il soggetto non fornisce una documentazione convincente e verificabile della lecita provenienza dei fondi.
  • Le dichiarazioni di reddito del nucleo familiare e le posizioni reddituali dei congiunti possono essere utilizzate come elementi di prova, ma spetta al soggetto che invoca la legittima provenienza fornire elementi probatori solidi e temporaneamente coerenti.
  • Le condizioni di salute possono essere rilevanti solo se provano concretamente l'impossibilita' di perseguire attivita' criminose o costituiscono elemento di dissociazione effettiva; semplici riferimenti a malattie non mutano automaticamente la valutazione della pericolosita'.
  • Le impugnazioni basate su mera contrapposizione interpretativa della motivazione del giudice di merito sono rischiose: possono essere dichiarate inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni per ricorso temerario.

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