Sentenza n. 91/2026 - Torino, Sezione 3
quanto al ricorso n. 2136 del 2025: ottemperanza della sentenza del Tribunale di Torino con sentenza n.3014/25, pubblicata il 14.11.2024 - R.G. 8339/23, e notificata il 11.03.2025, la quale ha accolto il ricorso proposto, in merito alla carta docente per gli anni 2022/2023 - 2023/2024; quanto al ricorso n. 2538 del 2025: ottemperanza della sentenza del Tribunale di TORINO n.1210/2024, pubblicata il 09.05.2024 - R.G. 8564/23, e passata in giudicato, la quale ha accolto il ricorso proposto, in merito alla carta docente per gli anni 2022 /2023 -2023/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione di sentenze del Tribunale ordinario di Torino che avevano riconosciuto somme spettanti per la carta del docente negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto separati giudizi di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di sentenze del Tribunale di Torino, passate in giudicato o comunque notificate, che avevano accolto le domande relative alla carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con pagamento delle somme liquidate. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito opponendosi formalmente. Le ricorrenti hanno dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione. Il TAR ha riunito i ricorsi, ritenendo identici motivi e dispositivo, ai soli fini della trattazione e della redazione della decisione.
La decisione
Il TAR ha accolto entrambi i ricorsi di ottemperanza. Ha verificato che le sentenze azionate erano state prodotte in copia conforme ai fini dell'art. 475 c.p.c., notificate tramite PEC al Ministero presso il domicilio reale e che, alla data dei ricorsi, era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha inoltre rilevato l'assenza di contestazioni sull'omessa esecuzione dei giudicati. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alle sentenze e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Le ricorrenti devono comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato, per ciascun ricorso, al pagamento di 800 euro di compensi professionali, oltre accessori, alla distrazione in favore del difensore antistatario e alla rifusione del contributo unificato. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in ragione di possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominando eventualmente un commissario ad acta.
art. 475 c.p.c.
La sentenza azionata deve essere prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il ricorso di ottemperanza è stato ritenuto proponibile dopo l'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
DM 10/03/2014 n. 55, Tabella n. 21 dell'Allegato 1 e art. 4, comma 1
Utilizzati per la liquidazione delle spese professionali, con dimidiazione e ulteriore riduzione in ragione della serialità e della limitata difficoltà della controversia.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna al pagamento di somme, la produzione del titolo in copia conforme, la sua notificazione all'amministrazione soccombente e l'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento consentono di ordinare l'esecuzione, quando l'inottemperanza non sia contestata.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione.
- La riunione di giudizi di ottemperanza seriali e con identico esito può essere disposta per esigenze organizzative e di sollecita definizione, senza alterare l'autonomia delle singole decisioni né la distinta liquidazione delle spese.
- La serialità della controversia e la limitata difficoltà interpretativa possono giustificare una riduzione della liquidazione delle spese di lite, ferma la loro imputazione all'amministrazione soccombente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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