Sentenza n. 3953/2026 - Napoli, Sezione 8
per l’esecuzione del giudicato: della sentenza n. 7156/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, depositata e resa pubblica il 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva accertato il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 7156/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione, con la quale era stato accertato il diritto a fruire del beneficio economico annuo di € 500,00 mediante la carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2024/2025. La sentenza era stata notificata al Ministero il 10 ottobre 2025, ma l'amministrazione non aveva dato prova dell'adempimento. La ricorrente ha inoltre dedotto il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e ha chiesto la condanna al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza, poiché riguardava una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ritualmente notificata all'amministrazione, ed erano decorsi sia il termine processuale per proporre l'ottemperanza sia il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine biennale previsto dalla sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve comunque erogare il controvalore pecuniario di € 500,00, con interessi legali fino al soddisfo, non potendo trarre vantaggio dalla propria inerzia e trattandosi di obbligazione pecuniaria fungibile. È stato nominato sin d'ora, senza compenso e con facoltà di delega, un dirigente della DGOSV quale commissario ad acta, incaricato, in caso di ulteriore inerzia, di stanziare eventualmente le somme e svolgere le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Il TAR ha escluso che l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa possano impedire l'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la richiesta di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di agire in ottemperanza per ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettate le disposizioni sui termini e sulla trattazione camerale del giudizio di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto nel caso concreto dal giudice ordinario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione.
- Quando l'amministrazione non dimostri l'adempimento del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'obbligo di esecuzione entro un termine assegnato e nominare sin da subito un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.
- Se il termine stabilito dal giudicato per usufruire di un beneficio è decorso per causa imputabile all'inerzia dell'amministrazione, l'amministrazione deve comunque corrispondere il controvalore pecuniario della prestazione, con gli interessi legali fino al soddisfo, quando l'obbligazione abbia natura fungibile.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- La richiesta di astreinte può essere respinta quando, alla luce delle circostanze concrete e del tempo trascorso dal passaggio in giudicato, la sua applicazione non sia ritenuta equa.
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