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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32617/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto che confermava la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, contestando: (1) la violazione di legge nell'individuazione dei presupposti per l'applicazione della misura (art. 6 d.lgs. n. 159/2011), sostenendo che gli indici fattuali indicavano un pericolo per la sanità pubblica e non per la sicurezza pubblica, e che la Corte territoriale aveva peraltro escluso il pericolo per la sicurezza e tranquillità pubblica; (2) la mancanza di motivazione e la irrilevanza della misura rispetto alla proporzionalità, dato che i reati ritenuti erano di natura contravvenzionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo spiegando che la lettera c) dell'art. 1 d.lgs. n. 159/2011 include soggetti dediti in modo non occasionale a fatti criminosi la cui offensività si proietta verso beni non meramente individuali (anche la salute pubblica) e che il giudice della prevenzione può ricostruire gli episodi autonomamente, anche in assenza di condanne penali. Ha inoltre affermato che il sindacato di legittimità è limitato alla violazione di legge e che vizi di motivazione sono esaminabili in cassazione solo se la motivazione è del tutto carente o meramente apparente. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto la valutazione di proporzionalità della Corte d'appello adeguata, evidenziando la natura imprenditoriale e abituale dell'attività illecita del Badea, i quantitativi e le modalità che mettevano in pericolo la sanità pubblica; la sentenza ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia e misure di prevenzione), art. 1, comma 1, lett. c)

    La Corte interpreta la lettera c) come volta a ricomprendere soggetti "dediti" in modo non occasionale a fatti criminosi offensivi di beni non meramente individuali (es. ordine, sicurezza e sanità pubblica); richiede una base fattuale caratterizzata da ripetizione e non occasionalità.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 6

    L'accertamento della pericolosità di cui all'art. 6 guarda ad una nozione ampia di sicurezza pubblica che include la salute pubblica; non è incompatibile che indici valorizzino il rischio per la sanità pubblica e che la misura sia comunque giustificata come tutela della sicurezza pubblica nel suo significato esteso.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 10, comma 3

    Ribadito il limite del ricorso per cassazione avverso provvedimenti di prevenzione: è ammesso solo per violazione di legge, con conseguente limitazione del sindacato di merito in sede di legittimità.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 27, comma 2

    Richiama la stessa limitazione del controllo in cassazione sui provvedimenti di prevenzione, confermando la disciplina che restringe i motivi ammissibili.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Citato come limite alla formulazione dei motivi di cassazione (decorso dei motivi nei limiti richiesti dalle disposizioni procedurali), indicante vincoli procedurali sulla specificazione dei motivi.

  • d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176, art. 23, comma 8

    Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale in vista della discussione in Cassazione.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Menziionato quale parametro di confronto (ipotesi di sindacato di merito non consentito) per sottolineare che le censure di merito non superano il vaglio di ammissibilità in cassazione.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che prevede la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso; la Corte l'ha applicata al ricorrente.

Massime di principio

  • La categoria di pericolosità ai fini delle misure di prevenzione (art. 1, lett. c) d.lgs. n. 159/2011) include attività abituali che ledono beni collettivi (ordine, sicurezza, sanità): non è necessaria una condanna penale per applicare la misura.
  • Il giudice della prevenzione può ricostruire autonomamente i fatti e valutare la pericolosità anche in assenza di procedimento penale correlato; l'accertamento richiede indici di ripetizione e non occasionalità.
  • In sede di Cassazione il sindacato è limitato a questioni di diritto; i vizi di motivazione possono essere censurati solo se la motivazione è del tutto carente, meramente apparente o illogica al punto da rendere incomprensibile la decisione.
  • La nozione di "sicurezza pubblica" va interpretata in senso esteso e può ricomprendere rischi per la salute collettiva; pertanto, indici rivolti alla tutela della sanità pubblica possono giustificare misure previste per la sicurezza pubblica.
  • La valutazione della proporzionalità della misura spetta al giudice di merito e viene rivista limitatamente in Cassazione; la riduzione della durata è un elemento che può mitigare l'impatto della misura ma non ne esclude la necessità se risulta un'attività illecita abituale e organizzata.
  • Anche reati o illeciti di natura contravvenzionale possono, se commessi con carattere abituale, imprenditoriale o con rischi per beni collettivi, giustificare l'applicazione di misure di prevenzione.

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