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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04194/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 187 cod. strada (rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per verificare l'uso di sostanze stupefacenti). Si contestava che gli operanti avrebbero illegittimamente accompagnato il conducente presso l'ospedale senza che sussistessero i presupposti di legge (impossibilità del prelievo della mucosa orale da parte del personale ausiliario o rifiuto del conducente a sottoporsi a tale prelievo), violando la scansione procedimentale prevista dagli artt. 187, commi 2, 2-bis e 3 cod. strada; la difesa chiedeva quindi che il fatto non costituiva reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardiva o insufficiente devoluzione della questione al giudice d'appello: la difesa non aveva effettivamente dedotto innanzi alla Corte territoriale i profili specifici relativi all'assenza del prelievo della mucosa o al rifiuto del conducente, motivo per cui la Corte di legittimità non ha potuto esaminare il tema. La sentenza di merito è pertanto lasciata intatta; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 187 cod. strada

    Ai sensi del comma 2 dell'art. 187 cod. strada, gli organi di Polizia stradale ... possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili ... Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 2 hanno dato esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti, lo stesso conducente può essere sottoposto ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura del personale sanitario ausiliario delle Forze dell'ordine (art. 187, comma 2-bis). Soltanto qualora non sia possibile effettuare detto prelievo a cura del personale sanitario ausiliario ... ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti ... possono accompagnare il conducente presso strutture sanitarie ... (art. 187, comma 3).

    La norma disciplina una sequenza procedimentale: accertamenti non invasivi, poi (se positivi o se sussistono ragionevoli motivi) prelievo di mucosa orale a cura di personale sanitario ausiliario; solo se il prelievo non è possibile o il conducente rifiuta, è legittimo l'accompagnamento in struttura sanitaria. La Corte di legittimità non ha però deciso sul merito della corretta applicazione della norma perché la questione non era stata adeguatamente devoluta alla Corte d'appello.

  • art. 1 cod. pen.

    Richiamata dalla difesa in via generale (principi di legalità e tassatività delle fattispecie penali) per sostenere che le norme procedurali di cui all'art. 187 non sono interpretabili estensivamente; la Corte di Cassazione non ha invece esaminato nel merito la questione sostanziale.

  • art. 609 c.p.p. e art. 606, comma 3, c.p.p.

    La parte relativa alla non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate in appello è desumibile dal combinato disposto dell'art. 609, comma 1, cod. proc. pen. e dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Secondo la Corte, tali norme limitano il perimetro di cognizione della Cassazione: non sono ammissibili censure non previamente dedotte innanzi al giudice d'appello; la Cassazione è rimedio contro vizi già sottoposti a verifica della Corte territoriale.

  • art. 616 c.p.p.

    Invocato per disciplinare la condanna alle somme da versare in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. sent. n. 186/2000

    Citata a supporto del principio secondo cui la condanna alla Cassa delle ammende può essere applicata anche in caso di inammissibilità del ricorso quando non si rilevi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.

Massime di principio

  • Per impugnare profili procedurali relativi agli accertamenti per uso di stupefacenti (art. 187 c.d.s.) è essenziale dedurli già in appello; questioni non prospettate in appello sono di regola inammissibili in cassazione.
  • La sequenza prevista dall'art. 187 (accertamenti non invasivi → prelievo di mucosa orale a cura di personale sanitario ausiliario se esistono indizi → accompagnamento alla struttura sanitaria solo se il prelievo non è possibile o il conducente rifiuta) va considerata come criterio di legittimità dell'intervento: la sua violazione può compromettere la correttezza dell'azione degli organi di polizia, ma va dedotta tempestivamente nelle sedi successive.
  • Le doglianze attinenti a violazioni procedurali che non costituiscono nullità assolute non sono rilevabili d'ufficio dalla Corte di Cassazione; per ottenere esame di merito occorre che la questione sia stata oggetto di specifica censura in appello.
  • In fase difensiva è opportuno documentare e contestare già in primo grado e in appello: nei verbali di contestazione l'assenza o la presenza di un tentativo di prelievo orale, l'offerta dell'accertamento e l'eventuale rifiuto del conducente, nonché l'esito degli accertamenti qualitativi non invasivi e gli elementi sintomatici osservati dagli operanti.
  • Se si ritiene violata la procedura, la strategia utile è chiedere l'acquisizione di certificazioni sanitarie, richiedere la verifica della possibilità materiale del prelievo orale e sollevare tempestivamente eccezioni di illegittimità dell'accompagnamento in struttura sanitaria, al fine di farle valere in appello e poi, se necessario, in cassazione.

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