Sentenza n. 1104/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 3107/24 del Tribunale ordinario di Palermo, Sez. Lavoro, notificata all’Amministrazione intimata in data 19.08.2024, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 3107/2024 del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, relativa al pagamento della Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti creditrici)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto congiuntamente ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, notificata all’Amministrazione il 19 agosto 2024 e divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. Hanno dedotto l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione del titolo giudiziale e chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento di € 1.500,00 per ciascuna ricorrente, oltre interessi legali, quale credito relativo alla Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Hanno inoltre chiesto, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., considerando decisivi il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato dalla certificazione di cancelleria, e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato all’Amministrazione di dare puntuale e completa esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato Commissario ad acta il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima Direzione, da attivarsi su istanza di parte e da esercitare entro ulteriori sessanta giorni. Il Commissario non ha diritto a compenso, poiché l’incarico rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile per analogia la disciplina prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001 anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto. Ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’Amministrazione, e che il Commissario deve effettuare i depositi esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico secondo le modalità indicate nella sentenza. L’Amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in € 552,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Costituisce la base normativa dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del titolo giudiziale.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare un termine per l’adempimento e nominare, anche per il caso di ulteriore inerzia, un Commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per l’azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull’assenza di compenso per il Commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, può essere applicata analogicamente alle altre condanne pecuniarie, quando il Commissario appartenga alla stessa Amministrazione resistente.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
È richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato e sia decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- In presenza di un titolo esecutivo non adempiuto, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine e nominare contestualmente un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, subordinandone l’intervento a istanza di parte.
- L’incarico di Commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato o impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Quando il Commissario ad acta sia individuato in un dirigente o funzionario dell’amministrazione resistente, l’incarico può essere svolto senza compenso, in quanto riconducibile all’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche a condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.
- Il Commissario ad acta deve depositare atti e documenti nel giudizio di ottemperanza esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l’apposita modulistica per gli ausiliari del giudice e rispettando le relative modalità tecniche.
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