Sentenza n. 569/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: -della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi provvedimento unico n. 27 del 31.7.2025 prot. n. 2979 del 31.7.2025 e di tutti gli allegati, inclusi gli elaborati di progetto della Comunità Montana Gennargentu Mondrolisai Suape; - e, ove occorrer possa, per l'annullamento e/o la disapplicazione dei seguenti atti laddove ritenuti contrari alla pretesa quivi fatta valere dall'odierno ricorrente: parere negativo della Regione Sardegna centrale/NU+OG del 18.4.2025 pro.t n. 20996; atto della Regione Autonoma della Sardegna Assessorato degli Enti locali, Finanze e Urbanistica del 18.4.2025 prot. n. 20996 e la Relazione Tecnica Illustrativa predisposta dalla Regione Autonoma della Sardegna Assessorato degli Enti locali, Finanze e Urbanistica Settore 1 ai sensi dell'art. 146, co. 7, del D.lgs. n. 42/2004 procedimento Suape 853112 pos. n. 304-2025; l'art. 21 del PPR NTA, inclusa quindi la parte del PPR laddove così recita: <<“1. Nelle aree seminaturali sono vietati gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità e o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati (…)”; 2. In particolare nelle aree boschive sono vietati: a) gli interventi di modificazione del suolo, salvo quelli eventualmente necessari per guidare l'evoluzione di popolamenti di nuova formazione, ad esclusione di quelli necessari per migliorare l'habitat della fauna selvatica protetta e particolarmente protetta, ai sensi della L.R. n. 23/1998; b) ogni nuova edificazione, ad eccezione di interventi di recupero e riqualificazione senza aumento di superficie coperta e cambiamenti volumetrici sul patrimonio edilizio esistente (…); c) gli interventi infrastrutturali (viabilità, elettrodotti, infrastrutture idrauliche, ecc.) che comportino alterazioni permanenti alla copertura forestale, rischi di incendio o di inquinamento, con le sole eccezioni degli interventi strettamente necessari per la gestione forestale e la difesa del suolo”; - della determinazione di conclusione negativa della conferenza provvedimento unico n. 21 prot. 2397 del 18.6.2025; - del verbale della conferenza di servizi del 24.7.2025; - del verbale della conferenza di servizi del 28.7.2025; - del verbale della conferenza di servizi del 22.7.2025; - del verbale della conferenza di servizi del 31.7.2025; -nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi e provvedimento unico n. 27 del 31 luglio 2025, unitamente agli atti presupposti e connessi, concernenti il procedimento autorizzatorio per un intervento infrastrutturale wireless
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni coinvolte)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente aveva impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi e il provvedimento unico n. 27 del 31 luglio 2025, con i relativi allegati ed elaborati progettuali, nonché ulteriori atti presupposti e connessi. Tra questi erano compresi il parere negativo regionale e la relativa relazione tecnica illustrativa resa nel procedimento paesaggistico ai sensi dell'art. 146, comma 7, del d.lgs. n. 42/2004, l'art. 21 delle NTA del Piano paesaggistico regionale, una precedente determinazione negativa della conferenza di servizi e i verbali delle conferenze tenutesi nel luglio 2025. Dal testo non risultano esposti nel merito i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
La ricorrente, con nota depositata il 7 marzo 2026, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del ricorso e ha chiesto la compensazione delle spese. Il TAR, richiamati gli artt. 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, c.p.a., ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare i motivi di illegittimità degli atti impugnati. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per la definizione del giudizio in ragione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
La disposizione è richiamata nell'ambito della disciplina della decisione in camera di consiglio e della definizione del giudizio.
art. 146, comma 7, d.lgs. 42/2004
È indicata quale base normativa della relazione tecnica illustrativa resa nel procedimento paesaggistico, ma il TAR non ne ha esaminato la legittimità nel merito.
art. 21 NTA del Piano paesaggistico regionale
“Nelle aree seminaturali sono vietati gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità e o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica [...]”
La disposizione è stata impugnata o richiesta in disapplicazione quale atto presupposto, ma non è stata esaminata dal giudice per la sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, senza esame dei motivi di merito, quando la carenza di interesse è riconosciuta dal giudice.
- In presenza di sopravvenuta carenza di interesse, la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione quando la complessità della vicenda ne giustifica l'adozione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 648/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 649/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 650/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 651/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 652/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 653/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →