Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11297/2020 del 12/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia trae origine dal contagio da HCV della paziente, che aveva ricevuto emotrasfusioni nel (OMISSIS) presso una struttura ospedaliera. La patologia epatica e l’infezione da HCV furono accertate, rispettivamente, nel (OMISSIS) e nel (OMISSIS); la domanda di indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992 fu presentata il 26 ottobre 2005 e la domanda risarcitoria venne notificata il 25 settembre 2008. Gli eredi agirono contro il Ministero della Salute, la cui responsabilità fu riconosciuta dalla Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 5743/2016, depositata il 30 settembre 2016, che respinse anche l’eccezione di prescrizione. Il Ministero propose due motivi di ricorso. Con il primo denunciò la violazione dell’art. 2043 c.c. e dei principi sulla responsabilità omissiva, contestando sia il nesso causale tra le trasfusioni e la patologia epatica e il successivo decesso, sia la possibilità di addebitare una responsabilità per trasfusioni effettuate quando non era ancora stato identificato neppure il virus HBV. Con il secondo denunciò la violazione degli artt. 2935 e 2947 c.c., sostenendo che la prescrizione quinquennale dovesse decorrere dalla scoperta della patologia epatica, o almeno dalla successiva scoperta dell’HCV, e non dalla presentazione della domanda di indennizzo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha confermato che il Ministero risponde ai sensi dell’art. 2043 c.c. per l’omessa vigilanza e il mancato controllo sull’uso del sangue e degli emoderivati, anche rispetto a trasfusioni anteriori all’identificazione scientifica dei singoli virus e dei relativi test: già dalla fine degli anni Sessanta era noto il rischio di trasmissione dell’epatite virale e potevano essere rilevate indirettamente anomalie mediante indicatori della funzionalità epatica. Ha inoltre ribadito l’unicità dell’evento lesivo, costituito dalla lesione dell’integrità fisica, sicché la responsabilità può riguardare anche le diverse manifestazioni patogene riconducibili al contagio. Quanto alla prescrizione, il termine decorre da quando la vittima conosce o può conoscere con ordinaria diligenza la malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione e ai possibili responsabili. La presentazione della domanda di indennizzo non costituisce una decorrenza uniforme e automatica, ma rappresenta il momento ultimo entro il quale è ragionevole attendersi che il danneggiato disponga delle informazioni necessarie. Dimostrata la data di tale domanda, spettava al Ministero provare che la danneggiata avesse acquisito prima la conoscenza rilevante; la mera indicazione delle date di manifestazione della patologia e di accertamento dell’HCV non era sufficiente, in assenza di elementi specifici relativi alle informazioni e alle conoscenze della paziente. Il ricorso è stato quindi rigettato; il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.800 per compensi, oltre euro 200 per esborsi, spese generali e accessori, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    Il Ministero della salute è tenuto ad esercitare un’attività di controllo e di vigilanza in ordine (anche) alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell’uso degli emoderivati, e risponde ex art. 2043 c.c., per omessa vigilanza, dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi, anche dopo l’emanazione della normativa di riferimento, in quanto è garante del suo rispetto.

    Il Ministero risponde per fatto illecito omissivo quando non adempie agli obblighi di controllo e vigilanza sulla pratica trasfusionale e sull’uso degli emoderivati; la responsabilità può sussistere anche per trasfusioni anteriori all’identificazione dei singoli virus, poiché erano già noti il rischio di epatite virale e strumenti indiretti di rilevazione.

  • art. 2935 c.c.

    Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio da emotrasfusioni una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre dal giorno in cui tale malattia venga percepita – o possa essere percepita usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche – quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, cioè dal giorno in cui la vittima sia in grado di tracciare la riconducibilità causale della malattia alla sua causa scatenante, e quindi ai possibili responsabili.

    Il dies a quo è il momento in cui la vittima conosce o può conoscere con ordinaria diligenza non soltanto la malattia, ma anche la sua riconducibilità causale alla trasfusione e ai possibili responsabili, valutata anche la diffusione delle conoscenze scientifiche.

  • art. 2947 c.c.

    Però, una volta dimostrata dalla vittima la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992, spetta alla controparte dimostrare che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l’ordinaria diligenza, l’esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione.

    Nella controversia sul decorso della prescrizione quinquennale, provata dalla vittima la data della domanda amministrativa di indennizzo, compete al convenuto dimostrare che la conoscenza della malattia e del nesso causale con la trasfusione era stata acquisita prima. La domanda di indennizzo non è un dies a quo automatico e uniforme, ma individua il momento ultimo entro il quale è ragionevole attendersi la disponibilità delle informazioni necessarie.

  • L. n. 210 del 1992

    Però, una volta dimostrata dalla vittima la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992, spetta alla controparte dimostrare che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l’ordinaria diligenza, l’esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione.

    La data della domanda di indennizzo costituisce un riferimento probatorio per valutare la conoscenza della malattia e della sua causa: non determina in modo automatico e uguale per tutti la decorrenza della prescrizione, ma, una volta provata, pone a carico della controparte la prova di una conoscenza anteriore.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater.

    In caso di soccombenza nel ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Il Ministero della Salute risponde ai sensi dell’art. 2043 c.c. per i danni da contagio derivanti da emotrasfusioni quando omette gli obblighi di prevenzione, vigilanza e controllo sull’uso del sangue e degli emoderivati. La responsabilità può sussistere anche per trasfusioni anteriori all’identificazione scientifica dei singoli virus e dei relativi test, se erano già noti il rischio di trasmissione dell’epatite virale ed erano disponibili strumenti indiretti di rilevazione.
  • Per le patologie conseguenti a contagio da sangue infetto, l’evento lesivo è unitario e consiste nella lesione dell’integrità fisica; le infezioni da HBV, HIV e HCV sono manifestazioni patogene di tale evento e non, per ciò solo, eventi lesivi autonomi. La conoscenza dell’epatite B può quindi rilevare anche ai fini della responsabilità per il contagio da altri virus, nei limiti dei danni prevedibili.
  • Nelle azioni risarcitorie per contagio da emotrasfusione, la prescrizione decorre da quando il danneggiato percepisce, o avrebbe potuto percepire con ordinaria diligenza e alla luce delle conoscenze scientifiche diffuse, sia la malattia come danno ingiusto sia la sua riconducibilità causale alla trasfusione e ai possibili responsabili.
  • La presentazione della domanda amministrativa di indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992 non costituisce un dies a quo automatico e uniforme della prescrizione, ma è il momento ultimo in corrispondenza del quale è ragionevole attendersi che il danneggiato disponga delle informazioni necessarie. Se la vittima prova la data della domanda, spetta alla controparte dimostrare che la conoscenza rilevante era stata acquisita prima.
  • La prova della conoscenza anteriore può essere fornita anche per presunzioni semplici, ma deve fondarsi su un fatto noto obiettivamente certo; non è sufficiente una mera ipotesi o congettura né è consentito fondare una presunzione su un’altra presunzione.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PA
RamiResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.