Sentenza n. 8460/2026 - Roma, Sezione 3T
Giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 11712/2022 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 21.12.2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o parziale esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 11712/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori pubblici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 11712/2022, concernente il pagamento di somme dovute dal Ministero. Nel corso del giudizio, il Ministero ha integralmente versato quanto dovuto a una ricorrente e ha effettuato un pagamento parziale di euro 1.500,00, a fronte di euro 2.500,00 dovuti all'altra, residuando un credito di euro 1.000,00. Le ricorrenti hanno quindi rappresentato l'intervenuto adempimento parziale e hanno insistito per l'esecuzione del titolo relativamente al credito ancora insoddisfatto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere relativamente alle somme integralmente o parzialmente soddisfatte nel corso del giudizio, rilevando che l'adempimento sopravvenuto ha eliminato in parte l'interesse alla decisione. Ai fini delle spese, il Collegio ha effettuato una valutazione virtuale della fondatezza della domanda originaria, ritenendo che il ricorso sarebbe stato fondato perché il pagamento è intervenuto solo dopo l'instaurazione del giudizio. Per il residuo credito di euro 1.000,00, il ricorso è stato accolto: l'azione di ottemperanza relativa a una sentenza del giudice civile del lavoro ha natura meramente esecutiva e consente di accertare l'inadempimento o l'elusione del giudicato, senza integrare il contenuto del titolo né compiere nuovi accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Poiché le ricorrenti avevano allegato l'inadempimento e il Ministero non aveva fornito chiarimenti o prova dell'esatta esecuzione, il Ministero è stato condannato a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni. È stato nominato, per l'eventuale persistente inadempimento, il direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da esercitare entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. È stata esclusa, allo stato, la penalità di mora, che potrà essere richiesta in caso di ulteriore inottemperanza. Le spese sono state parzialmente compensate per l'adempimento intervenuto dopo la proposizione del ricorso e, per la parte residua, poste a carico del Ministero per euro 400,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato
La norma fonda l'azione di ottemperanza per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, l'azione è limitata all'attuazione del contenuto del titolo e all'accertamento di un comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione; non consente di integrare il titolo o di svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- Quando l'amministrazione adempie solo in parte nel corso del giudizio di ottemperanza, la materia del contendere cessa limitatamente alla parte integralmente soddisfatta, mentre il giudizio prosegue per il credito residuo.
- Ai fini della regolazione delle spese dopo l'adempimento sopravvenuto, il giudice deve valutare virtualmente la fondatezza della domanda originaria, verificando se, in assenza dell'adempimento, il ricorso sarebbe stato accolto.
- Nel giudizio di ottemperanza, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, la mancata produzione da parte dell'amministrazione di chiarimenti o indicazioni sull'esatta esecuzione del titolo giustifica l'accoglimento della domanda esecutiva.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento; la penalità di mora può essere richiesta successivamente se l'inottemperanza prosegue oltre il termine assegnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 1046/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 189/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 190/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 191/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 192/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 193/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →