Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 482/2026 - Firenze, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601202

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi di rinnovo di autorizzazioni per l'installazione di veicoli pubblicitari, unitamente al Nuovo Piano Generale degli Impianti Pubblicitari nella parte relativa alla futura procedura a evidenza pubblica e all'assenza di un regime transitorio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato due provvedimenti comunali del 19 marzo 2026, preceduti dai relativi preavvisi di diniego, concernenti il rinnovo di autorizzazioni per veicoli pubblicitari già installati nel territorio comunale. Ha inoltre contestato il Nuovo Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, approvato con deliberazione consiliare del 30 gennaio 2026, nella parte in cui non definisce tempi, termini e modalità di indizione della procedura a evidenza pubblica prevista dal Piano e non disciplina un regime transitorio per il rilascio o il mantenimento di autorizzazioni temporanee nelle more della gara. La ricorrente ha chiesto anche l'accertamento del diritto a ottenere un provvedimento espresso e definitivo sull'istanza di rinnovo presentata il 5 settembre 2025 e la condanna del Comune al rilascio, in via cautelare, di titoli temporanei e provvisori e, nel merito, dei rinnovi definitivi, ovvero di titoli temporanei fino all'aggiudicazione della futura gara. Nella fase cautelare ha dedotto l'illegittimità del diniego e dell'ordine di rimozione, sostenendo la necessità di mantenere gli impianti nelle more della rideterminazione degli spazi disponibili e dell'eventuale procedura a evidenza pubblica.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso suscettibile di favorevole apprezzamento in sede cautelare. Ha affermato che il rinnovo di un titolo autorizzatorio è assimilabile al rilascio di un nuovo titolo, poiché l'amministrazione dispone di un potere discrezionale nella materia. Ha quindi ritenuto applicabile anche ai procedimenti di rinnovo la previsione dell'art. 6, comma 4, del Piano, secondo cui, al raggiungimento del limite della superficie destinata agli impianti pubblicitari, devono essere sospese le procedure per il rilascio di nuovi titoli. Il Comune dovrà pertanto rideterminare la superficie complessivamente occupata dagli impianti pubblicitari e verificare la possibilità di mettere a gara gli eventuali spazi disponibili. Il diniego di rinnovo, con il conseguente ordine di rimozione, potrà essere adottato soltanto all'esito di tali attività, anche per evitare ingiustificate disparità di trattamento tra gli operatori del settore. Nel bilanciamento cautelare degli interessi, il TAR ha attribuito prevalenza all'interesse della ricorrente al mantenimento degli impianti, non ravvisando allo stato un apprezzabile sacrificio dell'interesse pubblico perseguito dalla pianificazione. Ha quindi accolto l'istanza cautelare, sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato nei sensi della motivazione, fissato l'udienza pubblica di merito al 3 marzo 2027 e compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale e per l'adozione della sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

  • art. 6, comma 4, del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del Comune di Grosseto

    al raggiungimento del limite della superficie da destinare ai predetti impianti, debbano essere sospese le procedure tendenti al rilascio di nuovi titoli autorizzatori

    La previsione sulla sospensione delle procedure per il rilascio di nuovi titoli si applica anche ai procedimenti diretti al rinnovo di titoli già rilasciati.

Massime di principio

  • Quando il rinnovo di un titolo autorizzatorio implica l'esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione ed è assimilabile al rilascio di un nuovo titolo, le regole pianificatorie previste per il rilascio dei nuovi titoli possono trovare applicazione anche ai procedimenti di rinnovo.
  • La previsione regolamentare o pianificatoria che impone la sospensione delle procedure per il rilascio di nuovi titoli al raggiungimento del limite quantitativo di superficie disponibile deve essere interpretata, in presenza di un'assimilazione sostanziale tra rinnovo e nuovo rilascio, come applicabile anche alle domande di rinnovo.
  • Prima di negare il rinnovo di autorizzazioni e ordinare la rimozione degli impianti, l'amministrazione deve completare la ricognizione della superficie complessivamente occupata, verificare gli spazi effettivamente disponibili e, ove previsto, definire l'eventuale procedura a evidenza pubblica.
  • Nelle more della rideterminazione degli spazi e dell'eventuale gara, la sospensione dell'efficacia del diniego può essere giustificata quando il mantenimento provvisorio degli impianti non comporti un apprezzabile sacrificio dell'interesse pubblico e sia necessario per evitare disparità di trattamento tra operatori.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttiveAutotutela
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoPartecipazione procedimentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.