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Sentenza

Sentenza n. 8102/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento della determinazione del Direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13.12.2022, avente ad oggetto “D.M. 6 Luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi” e del relativo allegato, nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015 (conv. in l. 125/2015), ed in particolare degli atti indicati in ricorso; del Decreto del Ministero della salute del 6.7.2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022; del Decreto del Ministero della salute del 6.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022; dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell''''art. 9-ter, d.l. 78/2015, conv. in l. 125/2015, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''''acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); della Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli Enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici e i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018, allo stato non conosciuta; della Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute - DGSIS).

Giustizia amministrativa202303432

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti regionali e ministeriali di attuazione del ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, inclusa la determinazione della Regione Abruzzo

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la determinazione della Regione Abruzzo e i relativi atti presupposti, tra cui i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, l'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e le circolari ministeriali adottati in attuazione dell'art. 9-ter del d.l. 78/2015, contestando il proprio coinvolgimento nel ripiano del superamento dei tetti regionali di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere aderito alla procedura prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. 34/2023 e di avere pagato il 48% dell'importo originariamente addebitato, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che l'art. 8, comma 3, del d.l. 34/2023 configuri una fattispecie complessa, il cui perfezionamento richiede cumulativamente il tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell'azienda e l'adozione, da parte della Regione o della Provincia autonoma competente, di un atto di accertamento del pagamento, da pubblicare e comunicare alla segreteria del TAR Lazio. Poiché tale comunicazione regionale non risultava effettuata, non ricorrevano i presupposti per la cessazione della materia del contendere prevista dalla disposizione speciale. Tuttavia, l'adesione alla procedura e il pagamento effettuato avevano determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 84, comma 4, c.p.a. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia, le sopravvenienze normative e la natura processuale dell'esito.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano derivanti dal superamento dei tetti di spesa regionali per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018.

  • art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    Le aziende fornitrici di dispositivi medici ... versano ... la restante quota ... nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale e tempestivo versamento ... estingue l'obbligazione ... Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento ... e comunicano senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere ...

    La cessazione della materia del contendere richiede congiuntamente il pagamento tempestivo della quota ridotta e la comunicazione alla segreteria del TAR dell'atto regionale o provinciale di accertamento del pagamento.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    È stato applicato per dichiarare l'improcedibilità conseguente alla sopravvenuta carenza di interesse, in assenza dei presupposti specifici della cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. 34/2023, nei giudizi relativi al ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici, presuppone cumulativamente il tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell'azienda fornitrice e la comunicazione alla segreteria del TAR Lazio dell'atto regionale o provinciale che accerta tale pagamento.
  • L'adesione dell'azienda fornitrice alla procedura transattiva e il pagamento della quota ridotta possono determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione anche quando non si sia perfezionata la specifica fattispecie di cessazione della materia del contendere, per mancanza della comunicazione dell'atto regionale di accertamento.
  • La mancata comunicazione alla segreteria del TAR dell'atto regionale o provinciale di accertamento del pagamento impedisce la declaratoria di cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina speciale, ma non preclude necessariamente una declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorrente non abbia più interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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