Ordinanza n. 3191/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo manifestamente infondate le doglianze dell’appellante quanto al fumus boni iuris. L’ordinanza cautelare del TAR Toscana è quindi rimasta confermata. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dell’appellante e liquidate in complessivi € 1.500 in favore della controparte. Il testo non contiene una specifica valutazione sul periculum in mora.
Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Toscana che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Toscana, chiedendone la riforma. Il testo non espone in dettaglio i motivi dell’appello né individua lo specifico provvedimento amministrativo contestato nel giudizio di merito. Il Consiglio di Stato rileva soltanto che, a una prima e sommaria delibazione propria della fase cautelare, le doglianze dell’appellante appaiono manifestamente infondate sotto il profilo del fumus boni iuris.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Visto l’art. 62 cod. proc. amm.
La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare al Consiglio di Stato contro l’ordinanza cautelare del TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La norma è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per disporre l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nell’appello cautelare, il giudice valuta le doglianze secondo il grado di cognizione sommaria proprio della fase cautelare; l’appello deve essere respinto quando, a tale prima delibazione, le censure risultino manifestamente infondate sotto il profilo del fumus boni iuris.
- La reiezione dell’appello cautelare comporta, secondo il principio della soccombenza, la condanna dell’appellante alle spese della relativa fase processuale, ove il giudice non ravvisi ragioni per disporne la compensazione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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