Sentenza n. 12239/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento in Italia del titolo abilitante conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitato all'estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza del 7 gennaio 2025, volta al riconoscimento in Italia di un titolo ritenuto valido per l'insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna ai sensi della disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Ha dedotto l'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e ha chiesto, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha rilevato che l'art. 16, comma 6, del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, impone all'autorità competente di adottare il provvedimento di riconoscimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso, risultava integrato il silenzio-inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha preliminarmente individuato nel Ministero dell'Istruzione, oggi denominato Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'autorità competente a concludere il procedimento. Ha accertato l'illegittimità del silenzio, poiché il termine di quattro mesi previsto per la conclusione del procedimento era decorso senza l'adozione di un provvedimento espresso. Ha ordinato al Ministero di esaminare la documentazione relativa alla posizione della ricorrente e di concludere il procedimento entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Nell'esercizio del potere amministrativo, il Ministero dovrà valutare il percorso di studi e i titoli conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea, considerando l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, nonché l'equipollenza del titolo e l'eventuale necessità di misure compensative proporzionate. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, che dovrà provvedere entro ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine di 120 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, a titolo di spese di lite.
Norme richiamate
art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice, in caso di accertata inerzia dell'Amministrazione, di ordinare la conclusione del procedimento entro un termine determinato e di disporre le ulteriori misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Prevede che l'autorità competente adotti il provvedimento di riconoscimento della qualifica professionale entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
d.lgs. 15/2016
Ha modificato il d.lgs. 206/2007 dando attuazione alla direttiva 2013/55/UE.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente, ove necessario, l'applicazione di misure compensative nella valutazione dell'equipollenza della formazione professionale conseguita in altro Stato membro.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Ha determinato la denominazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, senza incidere sulla competenza sostanziale a concludere il procedimento.
Massime di principio
- Quando la normativa applicabile stabilisce un termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa per il riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea, la scadenza del termine senza provvedimento espresso integra silenzio-inadempimento e legittima l'azione avverso il silenzio.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice deve ordinare all'amministrazione competente di concludere il procedimento entro un termine determinato, anche tenendo conto del carico amministrativo notorio, purché il termine sia effettivo e ragionevole.
- La valutazione di un titolo di formazione professionale conseguito in un altro Stato membro deve considerare l'intero compendio delle competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando la durata, il livello e la qualità della formazione, anche se svolta a tempo parziale.
- L'autorità competente deve valutare l'equipollenza del titolo estero e, ove sussistano differenze rilevanti, applicare eventuali misure compensative opportune e proporzionate, anziché limitarsi a un confronto formale dei titoli.
- Nel procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali estere, devono essere considerate anche le qualifiche e l'esperienza professionale maturate nello Stato di origine e nello Stato ospitante, verificando se esse soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per l'accesso all'attività professionale.
- In caso di perdurante inerzia dopo l'ordine giudiziale di provvedere, il giudice può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un ulteriore termine per la conclusione del procedimento.
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