Cassazione Penale, Sentenza n. 2624/2025 del 22/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per invasione di suolo demaniale (artt. 633, 639‑bis c.p.), deducendo: (i) assenza del requisito dell'"invasione" essendo egli entrato in possesso della particella demaniale in forza di un contratto anteriore e dunque non sussisterebbe il momento iniziale dell'introduzione arbitraria; (ii) errore nell'indicazione dell'estensione del suolo occupato (la Corte avrebbe ritenuto 2.000 mq invece dei 1.158 mq risultanti dalla consulenza di parte); (iii) vizio della motivazione per non avere la Corte di appello riconosciuto la continuazione con precedente giudicato e per non avere concesso la sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per difetto di specificità dei motivi. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse fornito motivazione adeguata, richiamando la dottrina consolidata che qualifica il reato di invasione di terreni o edifici come reato permanente (l'illiceità perdura fino all'allontanamento o all'accertamento giurisdizionale) e chiarendo che "invasione" indica introduzione arbitraria e non necessariamente violenta. Nel caso concreto la Corte di merito ha valorizzato elementi fattuali (opere di edificazione nuove, titolo perento, versamento successivo di canone in prossimità del sequestro) che confermano l'arbitrarietà e il dolo. Il motivo relativo ai metri quadri è stato giudicato privo di autosufficienza documentale in cassazione (consulenza di parte non allegata ai motivi). La richiesta di riconoscimento della continuazione è stata ritenuta infondata: non era configurabile una continuazione interna (il fatto era unitario) né una continuazione esterna rispetto al precedente giudicato, che è di assoluzione. La domanda di sospensione condizionale della pena è inammissibile perché non proposta in sede di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. b, c, e; art. 606, comma 3; art. 597, comma 5
Art. 606 indica i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto mancassero specificità e critica al motivare; art. 606 comma 3 è la disposizione che consente la dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza; art. 597 comma 5 giustifica l'irricevibilità della richiesta di sospensione condizionale se non sollecitata in sede di merito.
codice penale
Art. 633 configura il reato di invasione di terreni o edifici: la Corte interpreta 'invasione' come introduzione arbitraria (contra ius) anche senza violenza; art. 639‑bis è richiamato come norma correlata nell'imputazione.
giurisprudenza della Corte di Cassazione
sez. 2, n. 40771/2018; sez. 2, n. 29657/2019; sez. 2, n. 27041/2023; sez. 2, n. 55164/2018; sez. 5, n. 5897/2020; sez. U, n. 22533/2018
La giurisprudenza citata ha stabilito che il reato è permanente, che 'invasione' equivale ad introduzione arbitraria indipendentemente dalla violenza o clandestinità, e che in cassazione vanno allegati e resi autosufficienti i documenti richiamati; inoltre sono richiamati orientamenti su inammissibilità per mancanza di specificità.
Massime di principio
- Il reato di invasione di terreni o edifici va interpretato come reato permanente: l'illiceità perdura finché dura l'occupazione abusiva; eventuali condotte protrattesi dopo una prima pronuncia possono costituire nuovo reato.
- L"invasione" non richiede violenza o clandestinità: è sufficiente l'introduzione arbitraria "contra ius", ossia l'assenza di titolo o legittimazione giuridica a permanere sul bene altrui.
- La sussistenza di un precedente titolo di godimento non esclude la punibilità se tale titolo è perento o venuto meno: il subingresso senza titolo è penalmente rilevante.
- Per censurare in cassazione errori riguardanti dati probatori o misure (es. metri quadri), è necessario allegare in modo autosufficiente i documenti e la consulenza che si assume contraria alla decisione impugnata; altrimenti il motivo è inammissibile.
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione è necessario che esistano i presupposti sia per la continuazione interna (più fatti della stessa indole, commessi con un disegno unitario) sia, per la continuazione esterna, una precedente condanna compatibile: una sentenza di assoluzione non può generare aumento per continuazione con una successiva condanna.
- La sospensione condizionale della pena deve essere richiesta e motivata nelle sedi di merito; sollevare la questione per la prima volta in cassazione è inammissibile salvo che la legge non preveda diversamente.
- In cassazione le critiche devono essere specifiche e confrontarsi con il testo della motivazione impugnata: l'assenza di puntuale confutazione del ragionamento del giudice di merito comporta il rigetto per manifesta infondatezza.
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